Annullamento automatico dei ruoli ante 1999 della Cassa forense e discarico (Cass. civ. Sez. 1 n. 24664 del 16.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
La Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense, ente privatizzato ex art. 1 del d.lgs. n. 509/1994 ma deputato allo svolgimento di una funzione pubblica previdenziale, è assoggettabile alla procedura di annullamento automatico del ruolo per i crediti antecedenti al 1999 ai sensi dell’art. 1, commi 527-529, legge n. 228/2012. L’annullamento del ruolo non coincide con l’annullamento del credito sottostante, che resta azionabile secondo l’ordinaria procedura. Il mancato invio della comunicazione di inesigibilità non determina la definizione del rapporto obbligatorio tra ente creditore ed agente della riscossione. L’efficacia sulle cause in corso delle modifiche introdotte dalla legge n. 228/2012 e dalla legge n. 190/2014 non contrasta con l’art. 6 CEDU, quale norma interposta ex art. 117, primo comma, Cost., e non configura un aiuto di Stato ai sensi degli artt. 107 e 108 TFUE.
Il Fatto
La Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense aveva ottenuto un decreto ingiuntivo nei confronti dell’agente della riscossione per il pagamento di contributi previdenziali iscritti a ruolo per gli anni dal 1996 al 2008 e solo parzialmente riscossi. L’agente della riscossione proponeva opposizione, invocando l’applicazione dello ius superveniens di cui alla legge n. 228/2012 e alla legge n. 190/2014, relative rispettivamente all’annullamento automatico dei ruoli esecutivi ante 31.12.1999 e alla proroga dei termini per le comunicazioni di inesigibilità per i ruoli successivi.
Il Tribunale rigettava l’opposizione, ma la Corte d’appello di Roma, in riforma, la accoglieva integralmente, revocando il decreto ingiuntivo. La Cassa forense ha quindi proposto ricorso per cassazione, articolato in sette motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha esaminato i motivi di ricorso, dichiarandoli inammissibili in quanto la sentenza impugnata risultava conforme ai principi già enunciati dalla giurisprudenza di legittimità. Con riferimento al primo motivo, la S.C. ha ricordato che la disciplina di cui all’art. 1, commi 527-529, legge n. 228/2012 si applica alla Cassa forense in quanto ente che provvede alla riscossione mediante ruolo; il duplice profilo di ragionevolezza della norma è dato, per i crediti inferiori a 2.000 euro, dalla antieconomicità della riscossione e, per quelli superiori, dalla circostanza che l’annullamento del ruolo non incide sul credito sottostante.
Quanto alla dedotta violazione degli artt. 3, 38, 41 e 42 Cost., dell’art. 117 Cost. e dell’art. 6 CEDU, la Corte ha ritenuto la questione manifestamente infondata, richiamando la sentenza n. 26531/2020, che ha escluso ogni profilo di irragionevolezza della normativa in un sistema che ricomprende gli enti previdenziali privatizzati senza differenziazioni e senza indebita ingerenza nella gestione del contenzioso.
Sul terzo e sul settimo motivo, concernenti la configurabilità di un aiuto di Stato, la Corte ha richiamato il proprio precedente secondo cui il discarico automatico dei ruoli non comporta un vantaggio economico in condizioni normali di mercato, trattandosi di crediti virtuali e inesigibili. Il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile, in quanto la mancata attivazione della procedura di cui all’art. 20 d.lgs. n. 112/1999 implica che il rapporto obbligatorio non possa ritenersi definito. Analogamente inammissibile è stato ritenuto il quinto motivo, ribadendosi che l’annullamento del ruolo per crediti inferiori a 2.000 euro non estingue il credito sottostante.
Per quanto riguarda il sesto e il settimo motivo, la Cassazione ha applicato il principio di diritto fissato dalle Sezioni Unite n. 31908 del 2025 in un ricorso analogo tra le medesime parti, con cui è stato escluso che l’efficacia retroattiva delle modifiche normative si ponga in contrasto con i principi del giusto processo di cui all’art. 6 CEDU. La ricorrenza di plurimi interventi normativi e giurisprudenziali sulla materia, che ne riflettono il complesso sviluppo, ha infine giustificato l’integrale compensazione delle spese del giudizio di legittimità.
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Nota della Redazione
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