Mutamento del fatto richiede trasformazione radicale della condotta tipica (Cass. pen. Sez. 4 n. 13995 del 16.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il mutamento del fatto, ai sensi dell’art. 521 cod. proc. pen., postula una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume l’ipotesi astratta prevista dalla legge, con conseguente incertezza sull’oggetto dell’imputazione e reale pregiudizio per il diritto di difesa. Non integra una mera specificazione, precisazione o riqualificazione giuridica il passaggio da una condotta commissiva a una omissiva, allorché muti il nucleo storico-naturalistico dell’azione, il momento consumativo o il contenuto dell’obbligo violato. In tal caso la difesa predisposta rispetto al fatto originariamente contestato può risultare inidonea a fronteggiare l’addebito ritenuto in sentenza.
Il Fatto
La Corte di appello di Napoli aveva confermato la condanna del ricorrente per il reato di cui all’art. 95 d.P.R. n. 115/2002, per avere dichiarato falsamente, il 7 marzo 2019, la sussistenza delle condizioni di reddito per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato relative all’anno 2017. Dagli accertamenti era emerso che, per l’anno 2018, il reddito complessivo del nucleo familiare ammontava a una somma superiore alla soglia di legge. L’imputato aveva proposto ricorso per cassazione, articolando cinque motivi di doglianza.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha dichiarato manifestamente infondato il primo motivo, relativo alla notifica del decreto di citazione in appello. Dall’esame diretto degli atti, consentito per le questioni di natura processuale, è emerso che il decreto era stato notificato a mani dell’imputato e che il verbale di udienza era stato ritualmente consegnato al difensore di fiducia. La doglianza difensiva, pertanto, obliterava le successive notifiche eseguite.
Il secondo motivo è stato invece ritenuto fondato e assorbente. La Corte ha richiamato il principio per cui il mutamento del fatto non può esaurirsi in un mero confronto letterale tra contestazione e sentenza: la violazione sussiste solo quando si determini una trasformazione radicale della fattispecie concreta, tale da compromettere il diritto di difesa. Il fatto è ontologicamente diverso quando muta la condotta tipica, il nucleo storico dell’azione o il contenuto dell’obbligo violato.
Nel caso di specie, la condotta contestata aveva natura commissiva, consistendo nella falsa dichiarazione resa nell’istanza di ammissione al patrocinio per l’anno 2017. La condanna, invece, si fondava su una condotta omissiva, riguardante l’omessa comunicazione delle variazioni reddituali per l’anno 2018, obbligo successivo e autonomo ai sensi dell’art. 79, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 115/2002. Tale mutamento incideva sull’epoca di commissione del reato e sulla linea difensiva, che era stata strutturata per dimostrare la veridicità della dichiarazione resa e non per contrastare l’omessa comunicazione di redditi non ancora dichiarabili al fisco.
La Corte ha quindi annullato la sentenza impugnata, disponendo il rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Napoli.
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Nota della Redazione
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