Rifiuto del professionista di restituire i documenti al cliente integra appropriazione indebita (Cass. pen. Sez. II n. 39739 del 10.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Integra il reato di appropriazione indebita, e non il legittimo esercizio del diritto di ritenzione, il rifiuto del professionista di restituire al cliente la documentazione ricevuta al fine di ottenere il pagamento delle prestazioni professionali. Il comportamento eccede i limiti del titolo del possesso e si sostanzia in un indebito strumento di pressione, traducendosi in un ingiusto profitto per l’agente. In sede di legittimità, la censura che contesti la ricostruzione del fatto e il risultato probatorio non integra violazione di art. 646 cod. pen., poiché la verifica della sussunzione del fatto nella fattispecie astratta è riservata al giudice di merito; il sindacato di legittimità resta confinato al controllo di sussistenza, coerenza interna e non manifesta illogicità della motivazione. La deduzione del travisamento della prova richiede la specifica individuazione del dato probatorio asseritamente incompatibile con la ricostruzione del provvedimento impugnato.
Il Fatto
La Corte d’appello di Messina ha confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Patti nei confronti di un professionista per il reato di appropriazione indebita ai danni della società cliente, oltre alle statuizioni civili. Secondo l’accusa, il professionista aveva trattenuto la documentazione contabile del cliente per ottenere il pagamento delle proprie prestazioni.
Avverso la sentenza di secondo grado la difesa ha proposto ricorso per cassazione articolando quattro motivi, con cui ha dedotto violazione di legge in relazione all’art. 646 cod. pen. e vizio di motivazione, contestando la sussistenza dell’elemento materiale e del dolo specifico, l’omessa valutazione delle argomentazioni difensive e il travisamento delle deposizioni testimoniali.
La Motivazione della Corte
La Corte ha preliminarmente rilevato la sussistenza di una ipotesi di doppia conforme in punto di affermazione della responsabilità penale, con la conseguenza che le due sentenze di merito possono essere lette congiuntamente, costituendo un unico corpo decisionale, essendo stati rispettati i parametri del richiamo della pronuncia d’appello a quella di primo grado e dell’adozione dei medesimi criteri di valutazione delle prove.
Quanto al primo motivo, i giudici di legittimità hanno precisato che, ai fini della corretta deduzione del vizio di violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., il ricorso deve contestare la riconducibilità del fatto, come ricostruito dai giudici di merito, nella fattispecie astratta delineata dal legislatore. Diversamente, sostenere che le emergenze istruttorie non consentano quella ricostruzione si risolve nella contestazione di un’operazione riservata al giudice di merito. Le censure, quindi, si sostanziano nella proposta di una diversa ricostruzione dei fatti, estranea al giudizio di legittimità.
La Corte ha poi richiamato i rigorosi limiti del sindacato sulla motivazione: i parametri dell’art. 606, lett. e), cod. proc. pen. consentono la valutazione del discorso giustificativo solo sotto il profilo della sussistenza, della coerenza interna e della non manifesta illogicità, dovendo l’anacoluto logico emergere ictu oculi per la sua grossolanità.
In relazione al dedotto travisamento della prova, la Corte ha ricordato i requisiti elaborati dalla giurisprudenza, tra cui la specifica individuazione del dato probatorio asseritamente incompatibile con la ricostruzione della sentenza impugnata. Nel caso di specie il ricorso, pur soddisfacendo alcuni requisiti, è risultato carente proprio sotto tale profilo: il dato documentale invocato non ribalta le dichiarazioni testimoniali e l’esito del sequestro, dal quale emerge la parzialità della consegna.
Infine, quanto all’asserita carenza dell’elemento soggettivo, la Corte ha confermato che la ritenzione dei documenti del cliente per esigere il pagamento delle prestazioni eccede i limiti del possesso consentito e non costituisce legittimo esercizio del diritto di ritenzione, rappresentando un indebito strumento di pressione. È stata richiamata sul punto la giurisprudenza di legittimità secondo cui integra il reato di appropriazione indebita il rifiuto del professionista di restituire la documentazione ricevuta per ottenere il pagamento. Ne è conseguita la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, con condanna del ricorrente alle spese processuali, al versamento in favore della cassa delle ammende e alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile.
Nota della Redazione
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