Ordinanza rimozione rifiuti illegittima per mancata comunicazione e assenza di colpa (TAR Abruzzo n. 439 del 14.10.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’ordinanza con cui il Sindaco, ai sensi dell’art. 192, comma 3, d.lgs. n. 152/2006, impone al proprietario dell’area la rimozione e lo smaltimento dei rifiuti abbandonati e il ripristino dei luoghi è illegittima se non è preceduta dalla comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 legge n. 241/1990. La deroga all’obbligo di comunicazione è ammessa solo in presenza di una situazione di urgenza qualificata, che l’Amministrazione deve esplicitare in motivazione. La responsabilità del proprietario richiede inoltre l’accertamento della sua colpa, da svolgersi in contraddittorio con gli interessati dai soggetti preposti al controllo, non essendo configurabile alcuna forma di responsabilità oggettiva. L’omessa recinzione del fondo costituisce esercizio di una facoltà e non integra di per sé negligenza.

Il Fatto

Il ricorrente è proprietario di fondi rustici nel territorio del Comune di Cupello, tra cui le particelle richiamate al foglio 39. A seguito di una segnalazione della Guardia Costiera di Vasto, che rilevava l’abbandono incontrollato di rifiuti di vario genere — fanghi di depurazione, onduline in eternit, pneumatici — il Sindaco adottava l’ordinanza n. 7 del 7 giugno 2025. Con quel provvedimento ordinava ai proprietari delle particelle interessate di allontanare e smaltire i rifiuti e di ripristinare lo stato dei luoghi entro 90 giorni, richiamando l’art. 192, comma 3, d.lgs. n. 152/2006.

Il ricorrente impugnava l’ordinanza davanti al TAR Abruzzo. Contestava il difetto della comunicazione di avvio del procedimento e l’imputazione della responsabilità a titolo di responsabilità oggettiva, per la sola condizione di proprietario. Il Tribunale, con ordinanza cautelare n. 47 del 29 settembre 2025, sospendeva l’efficacia del provvedimento.

La Motivazione della Corte

Il Collegio accoglie la prima censura. Richiamando un orientamento consolidato (T.A.R. Campania Salerno, Sez. II, 27/05/2021, n. 1310; T.A.R. Puglia Lecce, Sez. II, 20/02/2020, n. 246), afferma che l’ordinanza di rimozione deve essere preceduta dalla comunicazione di avvio prevista dall’art. 7 legge n. 241/1990. La partecipazione procedimentale è funzionale all’accertamento delle effettive responsabilità per l’abusivo deposito.

È ammessa una lettura meno rigorosa solo in presenza di urgenza qualificata, che deve essere esplicitata in motivazione. Nel caso concreto il corredo motivazionale non reca le circostanze idonee a giustificare l’attenuazione delle garanzie partecipative. Le ragioni di celerità sono state esternate per la prima volta nella memoria di replica e costituiscono un inammissibile tentativo di integrazione postuma della motivazione, in contrasto con gli artt. 24, 97 e 113 Cost.

Il Tribunale accoglie anche la seconda censura. L’art. 192, comma 3, d.lgs. n. 152/2006 richiede che la violazione sia imputabile al proprietario a titolo di dolo o colpa, in base agli accertamenti effettuati in contraddittorio dai soggetti preposti al controllo. La giurisprudenza richiamata (Cons. Stato, IV, 01.04.2016, n. 1301; T.A.R. Pescara, sentenza 24 novembre 2023, n. 361) impone un’istruttoria completa e un’esauriente motivazione sull’imputabilità soggettiva. Il legislatore ha ricondotto la responsabilità ambientale al paradigma dell’art. 2043 c.c., escludendo ogni forma di responsabilità oggettiva.

Nel caso di specie l’ordinanza ha imposto la misura in ragione della mera proprietà, senza riscontrare almeno la colpa. Gli indici richiamati dal Comune nella memoria di replica — risalenza dei depositi, consistenza dei cumuli, stato dei luoghi — sono anch’essi estremi tardivi. L’omessa recinzione non è indice di negligenza, poiché ai sensi dell’art. 841 c.c. la chiusura del fondo è una facoltà. Il dovere di vigilanza risulta inoltre inesigibile per l’estensione dei terreni, in applicazione del principio ad impossibilia nemo tenetur.

Il contraddittorio non è assolto dalla notifica del decreto di sequestro preventivo, che opera in un distinto procedimento penale. Il ricorso è quindi accolto e l’ordinanza annullata. Le spese sono compensate per la peculiarità delle questioni giuridiche.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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