Continuazione e reati associativi: serve un originario disegno criminoso (Cass. pen. Sez. VII n. 30516 del 10.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
La continuazione tra reati associativi non può essere affermata sulla sola base della tipologia del reato, della natura permanente dello stesso o dell’omogeneità delle condotte. È necessario individuare l’esistenza di una originaria programmazione, e cioè che l’identità del disegno criminoso sia rintracciabile sin dalla commissione del primo reato. La valutazione della distanza cronologica tra i fatti e della ritenuta esclusione delle aggravanti costituisce elemento apprezzabile, purché il giudice effettui una puntuale indagine sulla natura dei vari sodalizi, sulla loro concreta operatività e sulla loro continuità nel tempo.
Il Fatto
La Corte di appello di Catanzaro, quale giudice dell’esecuzione, ha rigettato la richiesta del ricorrente di applicare la disciplina dell’art. 81 cod. pen. tra i fatti oggetto di due sentenze di condanna: la prima, divenuta irrevocabile nell’ottobre 2017, per associazione mafiosa con ruolo di partecipe e per i reati in materia di stupefacenti e di tentata estorsione; la seconda, divenuta irrevocabile nel marzo 2022, per associazione mafiosa con ruolo apicale e per due ipotesi di detenzione e spaccio.
Il ricorrente ha impugnato l’ordinanza per violazione di legge e vizio di motivazione, deducendo che il giudice dell’esecuzione avrebbe sovrapposto il piano storico-organizzativo a quello dell’unità ideativo-volitiva, creando un indebito automatismo cronologico, e avrebbe determinato una ingiustificata disparità di trattamento rispetto ad altri coimputati.
La Motivazione della Corte
La Cassazione ha ritenuto le doglianze manifestamente infondate. Il provvedimento impugnato aveva adeguatamente motivato in ordine alla necessità che l’identità del disegno criminoso fosse rintracciabile sin dalla commissione del primo reato, coincidente con l’inizio della partecipazione alla prima associazione. Tale identità non era desumibile dagli atti, dai quali emergeva soltanto che i reati, dopo che la commissione del primo si era arrestata, erano inseriti nel medesimo contesto criminale.
La Corte ha richiamato le Sezioni Unite n. 28659 del 2017, unitamente a Sez. I n. 13971 del 2021 e Sez. I n. 39222 del 2014, per affermare che, con riferimento alla continuazione tra reati associativi, non è sufficiente il riferimento alla tipologia del reato, alla natura permanente dello stesso e all’omogeneità delle condotte (Sez. V n. 20900 del 2021; Sez. IV n. 3337 del 2017; Sez. VI n. 6851 del 2016).
È invece necessario individuare l’esistenza di una originaria programmazione: il giudice, al fine di accertare l’unicità del momento deliberativo e la sua successiva attuazione attraverso la progressiva appartenenza del soggetto a una pluralità di organizzazioni ovvero a una medesima organizzazione, è tenuto a effettuare una puntuale indagine sulla natura dei vari sodalizi, sulla loro concreta operatività e sulla loro continuità nel tempo (Sez. V n. 20900 del 2021; Sez. VI n. 51906 del 2017).
La motivazione risulta inoltre conforme ai principi di legittimità anche con riferimento alla distanza cronologica tra i fatti e alla ritenuta esclusione dell’aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen. nella seconda pronuncia (Sez. V n. 1766 del 2016; Sez. II n. 7555 del 2014). Il ricorso è pertanto inammissibile, in parte perché teso a sollecitare una diversa e alternativa lettura non consentita in sede di legittimità. All’inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
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Nota della Redazione
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