Ottemperanza per carta del docente: inottemperanza accertata e commissario ad acta nominato (TAR Lombardia n. 3127 del 12.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di giudizio di ottemperanza, accertata la formazione del giudicato e la mancata deduzione dell’avvenuto adempimento da parte dell’Amministrazione, il giudice amministrativo dichiara l’inottemperanza e assegna un termine per l’esecuzione, nominando fin d’ora un commissario ad acta che assume le funzioni solo su istanza del creditore, trascorso il termine assegnato. L’attività demandata al commissario rientra nei compiti istituzionali del dirigente preposto alla gestione della spesa pubblica, con esclusione di qualsiasi compenso. Le spese di lite, liquidate tenendo conto della serialità della questione, sono distratte in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Il Fatto
Con sentenza del Tribunale di Varese, Sezione Lavoro e Previdenza, notificata al Ministero dell’Istruzione e del Merito, il giudice ordinario aveva condannato l’Amministrazione a riconoscere la carta del docente in favore del ricorrente per un importo complessivo di 1.500,00 euro, relativo a tre anni scolastici. Sulla sentenza, passata in giudicato, l’Amministrazione non aveva tuttavia dato esecuzione.
Pertanto, il ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza dinanzi al TAR Lombardia, deducendo l’inadempimento dell’Amministrazione al giudicato. Il Ministero si è costituito in giudizio con atto di mera forma.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha preliminarmente verificato la procedibilità del ricorso, rilevando il decorso del termine di 120 giorni dalla notifica della sentenza, previsto dall’art. 14 del decreto legge 31 dicembre 1996 n. 669, convertito in legge 28 febbraio 1997, n. 30.
Nel merito, il Collegio ha ritenuto fondata la pretesa, sorretta da idonea documentazione circa la spettanza degli importi riconosciuti dal giudicato. L’Amministrazione, costituitasi senza dedurre alcunché, non aveva allegato di aver adempiuto. Il ricorso è stato quindi accolto, con dichiarazione di inottemperanza del Ministero.
È stato assegnato all’Amministrazione un termine di 90 giorni dalla notifica della sentenza per l’accredito delle somme, detratto quanto eventualmente già pagato. Per il caso di perdurante inottemperanza, è stato nominato fin d’ora quale commissario ad acta il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, che provvederà su istanza del creditore entro i successivi 60 giorni, determinando l’importo dovuto e adottando gli atti necessari.
Il Collegio ha escluso la spettanza di un compenso al commissario, trattandosi di funzioni istituzionali affidate a un dipendente pubblico preposto alla gestione della spesa pubblica. Le spese di lite sono state poste a carico dell’Amministrazione soccombente e liquidate in misura ridotta, considerata la natura seriale della questione, con distrazione in favore del difensore della parte ricorrente.
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Nota della Redazione
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