La violazione delle norme antiriciclaggio non fonda il risarcimento del creditore per la sottrazione alla garanzia patrimoniale (Cass. civ. Sez. 1 n. 17338 del 01.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di responsabilità civile, ai fini della configurazione del nesso causale tra la violazione di una norma e l’evento di danno, occorre fare applicazione del criterio dello scopo della norma violata, che costituisce integrazione della regola eziologica. La responsabilità si estende solo agli eventi dannosi che siano realizzazione del rischio che la norma violata mirava a prevenire, dovendosi verificare se l’evento si sia prodotto proprio per effetto della situazione di pericolo che la regola voleva scongiurare. La violazione dell’art. 49 d.lgs. n. 231/2007 e dell’art. 43 r.d. n. 1736/1933 da parte della banca che accredita assegni non trasferibili su un conto diverso da quello del prenditore non è causalmente rilevante rispetto al danno da mancato soddisfacimento del credito, poiché la sottrazione di beni alla garanzia patrimoniale non è concretizzazione del rischio che tali norme intendono prevenire. Il giudizio controfattuale, secondo cui l’evento sarebbe stato evitato con la condotta alternativa lecita, deve essere svolto con riferimento all’evento dannoso che la regola mirava a prevenire, non rispetto a qualunque pregiudizio patrimoniale del creditore.
Il Fatto
Un creditore, dopo aver ottenuto un decreto ingiuntivo nei confronti del proprio debitore, esperiva senza successo l’azione esecutiva, risultando il debitore privo di beni aggredibili. Nel corso dell’esecuzione presso terzi, era emerso che gli assegni a lui emessi, recanti la clausola di non trasferibilità, erano stati negoziati presso un istituto di credito e accreditati su conti correnti formalmente intestati alla moglie del debitore, sul quale quest’ultimo operava in qualità di delegato. Il creditore agiva pertanto in giudizio, proponendo tra l’altro domanda risarcitoria nei confronti della banca, ritenuta corresponsabile dell’occultamento dei beni del debitore. Il giudice d’appello accoglieva la domanda risarcitoria, condannando la banca al pagamento della somma pari all’ammontare del credito insoddisfatto.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione, esaminando congiuntamente i primi quattro motivi di ricorso, incentrati sul nesso causale tra la condotta della banca e il danno subito dal creditore, enuncia il principio per cui l’accertamento del nesso eziologico è giudizio di fatto riservato al giudice di merito, mentre spetta al giudice di legittimità il controllo sul rispetto delle connotazioni normative del rapporto causale. Richiamando precedenti giurisprudenziali, tra cui le Sezioni Unite n. 13246 del 2019, la Corte afferma che il criterio dello scopo della norma violata integra la regola eziologica, sicché la responsabilità è configurabile solo quando l’evento dannoso sia realizzazione del rischio che la norma intendeva prevenire.
Applicando tale criterio al caso di specie, la Corte rileva che l’evento dannoso lamentato dal creditore — ossia la sottrazione dei beni alla garanzia patrimoniale — non è concretizzazione del rischio alla cui prevenzione sono finalizzate le norme la cui violazione è stata contestata alla banca. L’art. 49 d.lgs. n. 231/2007 è preordinato a prevenire l’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose, mentre l’art. 43 r.d. n. 1736/1933 tutela il prenditore dell’assegno, vietandone il pagamento a soggetto diverso. La verificazione di un danno da mancato soddisfacimento del credito risulta quindi estranea all’ambito di protezione delle suddette disposizioni.
La Corte precisa che la verifica circa l’evitabilità dell’evento mediante la condotta alternativa lecita deve essere compiuta con riguardo all’evento che la regola violata mirava a prevenire, non rispetto a qualunque pregiudizio subito dal creditore. L’accoglimento del primo motivo comporta l’assorbimento delle censure relative al danno conseguenza, al concorso di colpa del danneggiato e alla motivazione apparente sulla quantificazione.
Risulta invece infondato il quinto motivo, concernente la motivazione apparente in ordine al rigetto dell’eccezione di prescrizione, poiché la ratio decidendi è percepibile e la censura degrada a contestazione di insufficienza motivazionale, non più ammessa. È invece accolto il sesto motivo, attinente all’omesso esame di un fatto decisivo, avendo la Corte di merito omesso di valutare se il creditore fosse in grado di percepire, con l’ordinaria diligenza, la negoziazione degli assegni già al momento dell’incasso, circostanza potenzialmente idonea a far decorrere da tale data il termine di prescrizione dell’azione risarcitoria.
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Nota della Redazione
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