Riunione di cause, domande nuove e saldo di conto corrente (Cass. civ. Sez. I n. 16602 del 14.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
La riunione di cause connesse lascia inalterata l’autonomia dei giudizi per quanto concerne la posizione assunta dalle parti in ciascuno di essi, sicché le preclusioni assertive o istruttorie maturate in un procedimento non possono essere superate dall’attività svolta in altro procedimento ad esso riunito. Nel rapporto di conto corrente bancario la chiusura periodica del conto assolve alla funzione di liquidare il saldo e non implica lo scioglimento del rapporto, che prosegue alle condizioni pattuite con riporto a nuovo del saldo. La domanda del correntista, proposta prima della chiusura del conto e diretta alla condanna della banca al pagamento del saldo intermedio rideterminato per effetto dello storno di addebiti illegittimi, non può essere accolta ove il correntista non alleghi e non provi, in caso di contestazione, l’attualità di quel saldo al momento in cui la causa è posta in decisione. I decreti ministeriali di rilevazione trimestrale dei tassi effettivi globali medi, richiamati dall’art. 2 l. n. 108 del 1996, costituiscono fonti integrative del diritto che il giudice deve conoscere a prescindere dalle allegazioni delle parti.

Il Fatto

Nel 2005 alcune società hanno convenuto in giudizio la banca, deducendo l’illegittimo addebito sui rispettivi conti correnti di somme a titolo di capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori, di interessi ultralegali e di commissioni di massimo scoperto, e chiedendone la restituzione. La banca ha resistito proponendo domanda riconvenzionale sui saldi a proprio credito al 31 dicembre 2005. Con distinto atto del 2010 due fideiussori delle società hanno proposto opposizione al decreto ingiuntivo emesso nei loro confronti. Riuniti i giudizi, il Tribunale ha rideterminato le somme dovute, escludendo gli interessi anatocistici, le commissioni di massimo scoperto e gli interessi usurari, e ha rigettato l’opposizione ritenendo valida la fideiussione a prima richiesta.

La Corte di appello, in parziale riforma, ha dichiarato insussistente il credito della banca verso una delle correntiste, accolto l’opposizione e revocato il decreto ingiuntivo, accertando il debito di un’altra società e il credito di una terza. Tutte le parti hanno impugnato la decisione con ricorso principale e ricorsi incidentali.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta anzitutto il profilo dell’autonomia dei giudizi riuniti. La riunione di cause connesse non amplia il thema decidendum del primo giudizio: le decadenze processuali verificatesi in un procedimento non possono essere aggirate mediante l’introduzione di un secondo giudizio identico e poi riunito al primo. La mancata tempestiva proposizione, nel primo giudizio, della domanda di accertamento degli illegittimi addebiti relativi ai conti di anticipazione e di sconto resta dunque confermata.

Ne deriva che la Corte di appello, nel determinare il saldo del conto cui era tenuta la correntista, non avrebbe dovuto recepire un saldo calcolato escludendo anche gli importi relativi alle operazioni di sconto e anticipo, trattandosi di eccezioni sollevate solo dai garanti nel secondo giudizio. Il quarto motivo del ricorso principale è pertanto accolto, con assorbimento del quinto, sesto e settimo.

Sul diverso versante, la Corte ribadisce che, in tema di usura, i decreti ministeriali pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale, indispensabili alla concreta individuazione dei tassi soglia, in virtù del rinvio operato dall’art. 2 l. n. 108 del 1996, costituiscono atti amministrativi generali e innovativi, quindi normativi, integrativi del diritto, che il giudice deve conoscere in base al principio iura novit curia ex art. 113 c.p.c. Non sussiste, perciò, alcun onere di produzione documentale a carico della parte.

Quanto al conto corrente, la periodica chiusura assolve alla funzione di liquidare il saldo, senza scioglimento del rapporto, che prosegue con riporto «a nuovo» del saldo del periodo. Il saldo a credito accertato in giudizio costituisce la prima posta della successiva fase del conto ed è suscettibile di modificarsi per effetto delle movimentazioni successive: per ottenere la condanna corrispondente non basta dimostrare il saldo ricalcolato a una certa data, occorrendo allegare e provare che esso sia rimasto invariato fino alla decisione. La società correntista non ha assolto a tale onere, onde la censura va disattesa.

Infine, la Corte dichiara inammissibili il primo, terzo e ottavo motivo del ricorso principale e respinge il secondo; il ricorso incidentale è respinto, salvo che per i motivi proposti dal successore della correntista, da dichiararsi assorbiti. La sentenza è cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Corte di appello.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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