Notifica diretta a mezzo posta dell’avviso di accertamento impoesattivo (Cass. civ. Sez. 5 n. 11352 del 27.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’art. 29, comma 1, del d.l. n. 78/2010, convertito con modificazioni dalla legge n. 122/2010, nel qualificare l’avviso di accertamento come atto “impoesattivo” e nel prevedere la possibilità di notifica degli atti successivi “mediante raccomandata con avviso di ricevimento”, non introduce alcuna deroga alla regola generale della notifica diretta a mezzo posta di cui all’art. 14 della legge n. 890/1982. L’Amministrazione finanziaria può quindi legittimamente notificare direttamente, a mezzo del servizio postale, l’avviso di accertamento avente natura esecutiva, senza necessità dell’intervento dell’ufficiale giudiziario. La notifica si considera comunque valida, e i vizi relativi alla relata non ne determinano l’inesistenza, quando l’atto abbia comunque raggiunto lo scopo, consentendo al contribuente di impugnarlo tempestivamente.
Il Fatto
La Commissione tributaria regionale del Piemonte rigettava l’appello proposto da una società edile e dai relativi soci, avverso la sentenza di primo grado che aveva riunito e rigettato i ricorsi contro tre avvisi di accertamento per II.DD., IVA e sanzioni relativi all’annualità 2011. Le riprese traevano origine da una verifica fiscale conclusasi con processo verbale di constatazione, nel quale erano state contestate operazioni ritenute oggettivamente inesistenti, con disconoscimento di costi ritenuti non sostenuti ed emersione di materia imponibile non dichiarata. I contribuenti deducevano, tra l’altro, l’inesistenza della notifica degli atti per omessa sottoscrizione della relata, la mancata attivazione del contraddittorio endoprocedimentale e l’infondatezza della pretesa erariale. La CTR rigettava tutte le doglianze, ritenendo l’appello generico e comunque infondato.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione, nell’esaminare il motivo concernente la nullità per inesistenza giuridica della notifica degli avvisi di accertamento, afferma un principio di diritto di portata generale. La particolare struttura dell’atto “impoesattivo” di cui all’art. 29 del d.l. n. 78/2010 non osta all’applicazione del regime notificatorio di cui all’art. 14 della legge n. 890/1982, non essendo necessario l’intervento dell’ufficiale giudiziario. La norma, che ha attribuito natura esecutiva all’avviso di accertamento decorsi sessanta giorni dalla notifica, non ha introdotto deroghe alla disciplina ordinaria della notificazione postale, né l’espressa previsione della notifica “mediante raccomandata con avviso di ricevimento” per gli atti successivi può essere letta come implicita abrogazione della facoltà di notifica diretta. La Corte richiama, a sostegno, la giurisprudenza delle Sezioni Unite e della Corte costituzionale in tema di legittimità della notificazione “diretta” e la propria conforme giurisprudenza, da cui si evince che tale facoltà è estesa anche agli atti “impoesattivi”.
Con riferimento ai vizi concernenti la sottoscrizione della relata di notifica e altri elementi formali, la Corte esclude che essi possano determinare l’inesistenza della notifica stessa. L’inesistenza, infatti, sussiste solo in presenza di vizi che incidono sull’individuazione dell’atto, mentre le altre irregolarità ricadono nell’ambito della nullità, suscettibile di sanatoria. Nel caso di specie, il giudice di merito aveva accertato che i contribuenti erano stati messi nelle condizioni di impugnare tempestivamente gli atti, con conseguente raggiungimento dello scopo ai sensi dell’art. 156 cod. proc. civ..
Quanto al contraddittorio preventivo, la Corte ribadisce che, ove vi sia stata una verifica fiscale nei locali dell’impresa, trova applicazione l’art. 12, comma 7, della legge n. 212/2000 (Statuto del contribuente), che sanziona con la nullità l’atto impositivo emesso ante tempus, senza necessità di prova di resistenza. Tale principio vale anche per i tributi armonizzati. Nella fattispecie, tuttavia, l’eccezione è infondata, risultando dagli atti che il contribuente era stato edotto, con la consegna del processo verbale di constatazione, della possibilità di far pervenire osservazioni e controdeduzioni entro il termine dilatorio.
Infine, la Corte dichiara inammissibili i motivi concernenti la motivazione degli avvisi in punto sanzioni, in quanto i ricorrenti non avevano impugnato una delle concorrenti rationes decidendi della sentenza impugnata, che aveva fondato il rigetto anche sulla genericità delle censure. Il principio, già affermato dalla giurisprudenza di legittimità, è che, in presenza di una pluralità di ragioni autonome poste a fondamento della decisione, l’omessa impugnazione di tutte rende inammissibili le doglianze relative alle singole ragioni.
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Nota della Redazione
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