Sospensione condizionale negata illegittimamente per continuazione legalmente esclusa (Cass. pen. Sez. 7 n. 11448 del 26.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il beneficio della sospensione condizionale della pena non può essere riconosciuto al condannato che abbia già riportato una precedente condanna a pena detentiva per delitto, ai sensi dell’art. 164, comma secondo, n. 1, cod. pen.. In tale evenienza, il giudice non ha l’obbligo di motivare il diniego del beneficio, atteso che la concessione è esclusa dalla legge. L’astratta applicabilità dell’art. 164, ultimo comma, cod. pen., che introduce una deroga al principio generale di inapplicabilità del beneficio ai recidivi, non impone al giudice di specificare le ragioni per cui ritiene di non concederlo, essendo evidente in tal caso l’implicito giudizio negativo sulla futura astensione dalla commissione di ulteriori reati. La valutazione circa l’unicità del disegno criminoso è rimessa al giudice di merito ed è censurabile in sede di legittimità solo per vizi logico-giuridici della motivazione.
Il Fatto
Il ricorrente, condannato in sede di merito per un episodio di piccolo spaccio, proponeva appello avverso la sentenza di primo grado, dolendosi, tra l’altro, del mancato riconoscimento della continuazione con reati giudicati con precedenti sentenze e della mancata concessione della sospensione condizionale della pena. La Corte di Appello di Genova, con sentenza del 14/07/2025, confermava la decisione, respingendo le istanze difensive. Avverso tale pronuncia l’imputato proponeva ricorso per cassazione, deducendo un unico, articolato motivo, con il quale lamentava il vizio di motivazione in ordine ad entrambe le questioni.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione, nell’esaminare il ricorso, ha preliminarmente distinto le due doglianze. Quanto al mancato riconoscimento della sospensione condizionale, ha osservato che, pur essendo vero che la Corte territoriale non aveva motivato il diniego, il beneficio non avrebbe comunque potuto essere concesso. Il ricorrente, infatti, aveva già beneficiato più volte della sospensione condizionale, come risultava dal casellario giudiziale. Lo stesso giudice di primo grado ne aveva disposto la revoca, a seguito di una condanna divenuta irrevocabile. Tale circostanza integra il divieto di cui all’art. 164, secondo comma, cod. pen., che preclude la concessione del beneficio a chi ha riportato una precedente condanna a pena detentiva per delitto.
La Suprema Corte ha inoltre precisato che non sussiste alcun obbligo di motivazione del diniego quando il beneficio è legalmente escluso. L’eventuale applicabilità dell’ultimo comma dell’art. 164 cod. pen., che consente la sospensione condizionale anche per i recidivi in determinati casi, non introduce un obbligo di motivazione specifica: la mancata concessione implica un giudizio negativo sulla prognosi di astensione dalla commissione di nuovi reati, senza necessità di esplicitazione. In tal senso depone la giurisprudenza di legittimità citata in motivazione.
In ordine alla continuazione, la Corte ha ritenuto la motivazione della sentenza impugnata adeguata e non illogica. I giudici di merito avevano escluso l’unicità del disegno criminoso valorizzando il lasso di tempo intercorso tra i fatti (circa un anno e mezzo) e il mutamento del luogo di commissione del reato (da Sarzana a Massa, con conseguente cambio di provincia). Elementi che, nel loro complesso, non risultavano indicativi di una iniziale programmazione criminosa, ma di una scelta di vita volta a trarre sostentamento da attività illecite.
Le doglianze del ricorrente, pertanto, si risolvevano in un mero dissenso sulla ricostruzione fattuale operata dal giudice di merito, non consentita in sede di legittimità. Il controllo della Corte di cassazione, infatti, non deve stabilire se la decisione sia la migliore possibile, ma solo verificarne la compatibilità con il senso comune e la plausibilità logica. La valutazione sull’unicità del disegno criminoso, essendo immune da vizi logici, risulta sottratta al sindacato di legittimità.
Il ricorso è stato, quindi, dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
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Nota della Redazione
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