Le dichiarazioni della persona offesa non necessitano di riscontri esterni (Cass. pen. Sez. 2 n. 10458 del 18.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Le dichiarazioni della persona offesa possono essere poste da sole a fondamento dell’affermazione di penale responsabilità dell’imputato, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell’attendibilità intrinseca del suo racconto, che deve essere più penetrante e rigorosa rispetto a quella richiesta per le dichiarazioni di qualsiasi testimone; le regole dettate dall’art. 192, comma 3, cod. proc. pen. non si applicano. Il delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza o minaccia alle persone si differenzia da quello di estorsione in relazione all’elemento psicologico, da accertarsi secondo le ordinarie regole probatorie; la pretesa arbitrariamente attuata dall’agente deve corrispondere esattamente all’oggetto della tutela apprestata in concreto dall’ordinamento, non risultando in qualsiasi modo più ampia, poiché ciò che caratterizza il reato è la sostituzione dello strumento di tutela pubblico con quello privato, operata al fine di esercitare un diritto, con la coscienza che l’oggetto della pretesa possa competere giuridicamente.
Il Fatto
La Corte di appello di Roma, con sentenza del 23 maggio 2025, confermava la pronuncia del G.I.P. del Tribunale di Cassino che aveva condannato tre imputati per i delitti di concorso in rapina aggravata e lesioni personali, e uno di loro anche per minaccia aggravata. Il difensore degli imputati proponeva ricorso per cassazione, deducendo, con distinti motivi, il travisamento della prova quanto all’affermazione di responsabilità per la mancata valutazione dell’attendibilità della persona offesa, la cui versione non avrebbe trovato riscontri esterni; l’errata qualificazione giuridica dei fatti, da ricondursi all’art. 393 cod. pen.; e la omessa concessione delle attenuanti generiche con giudizio di prevalenza.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha preliminarmente scrutinato le doglianze relative alla valutazione dell’attendibilità della persona offesa, ritenendole infondate. I giudici di merito, con doppia valutazione conforme, non avrebbero omesso la richiesta verifica di credibilità, avendo proceduto a una completa ed esaustiva ricostruzione delle ragioni del possesso dell’autovettura e delle modalità della sua restituzione, confrontando le diverse versioni della vittima e dell’imputato. Il giudice di appello era pervenuto a un giudizio positivo di credibilità delle dichiarazioni accusatorie, confortate dalla deposizione di un teste intervenuto nell’immediatezza dei fatti e dalla certificazione medica attestante le lesioni.
La Suprema Corte ha quindi ribadito il costante principio di legittimità secondo cui le regole dettate dall’art. 192, comma 3, cod. proc. pen. non si applicano alle dichiarazioni della persona offesa, le quali possono essere legittimamente poste da sole a fondamento della responsabilità penale dell’imputato, previa verifica della credibilità soggettiva del dichiarante e dell’attendibilità intrinseca del racconto, che deve essere più penetrante e rigoroso rispetto a quello richiesto per qualsiasi testimone, come affermato dalle Sezioni Unite n. 41461 del 19/07/2012, Bell’Arte. Il giudice di appello aveva inoltre specificamente analizzato le deposizioni dei testi della difesa, ritenendole non idonee a inficiare il quadro probatorio a carico degli imputati.
Quanto alla qualificazione giuridica dei fatti, la Corte ha richiamato il principio delle Sezioni Unite n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, secondo cui il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni e quello di estorsione si differenziano in relazione all’elemento psicologico. Successivamente, la giurisprudenza ha chiarito che la pretesa arbitrariamente attuata deve corrispondere esattamente all’oggetto della tutela apprestata dall’ordinamento, non risultando più ampia, atteso che la caratteristica del reato è la sostituzione dello strumento di tutela pubblico con quello privato. Nel caso in esame, la Corte di appello aveva escluso che la condotta potesse ricondursi a un diritto al mantenimento del possesso dell’autovettura di proprietà della vittima, poiché l’eventuale consegna in conto vendita non attribuiva alcun diritto al mantenimento del possesso del mezzo.
L’ultimo motivo, relativo alla mancata concessione delle attenuanti generiche con giudizio di prevalenza e alla riduzione della pena, è stato ritenuto manifestamente infondato, avendo la Corte territoriale correttamente escluso tali benefici con osservazioni esaustive. La Corte ha pertanto rigettato i ricorsi, condannando i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 393 c.p. – Esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone
- Art. 192 c.p.p. – Valutazione della prova