Ammissibilità dell’appello e sanatoria della procura: limiti del sindacato di legittimità (Cass. civ. Sez. 2 n. 341 del 07.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di impugnazioni, qualora il giudizio di primo grado sia stato introdotto prima del 4 luglio 2009, il termine lungo di cui all’art. 327 cod. proc. civ., nel testo anteriore alla modifica introdotta dalla legge n. 69/2009, resta fissato in un anno dalla pubblicazione della sentenza, maggiorato del periodo di sospensione feriale dei termini. L’impugnazione proposta oltre l’anno solare ma ancora ammessa per effetto della sospensione feriale deve essere notificata nei luoghi indicati dal primo comma dell’art. 330 cod. proc. civ. e non personalmente alla parte ai sensi del terzo comma. Il vizio di omessa pronuncia ex art. 112 cod. proc. civ. si configura esclusivamente con riferimento a domande ed eccezioni attinenti al merito e non anche in relazione ad istanze istruttorie, la cui omissione è denunciabile soltanto sotto il profilo del vizio di motivazione. La violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. è deducibile per cassazione solo ove si alleghi che il giudice abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti o abbia attribuito a una prova un valore diverso da quello legale, mentre la valutazione del materiale probatorio è censurabile, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., solo nei rigorosi limiti del sindacato sui vizi di motivazione.
Il Fatto
Una società concessionaria aveva proposto opposizione a decreto ingiuntivo emesso nei suoi confronti su istanza del produttore per la restituzione di autovetture cedute con patto di riservato dominio e per il pagamento di una fornitura di ricambi. Il tribunale aveva accolto parzialmente l’opposizione, dichiarando nulla la procura alle liti conferita dal direttore generale della società opposta per la fase monitoria, revocando il decreto ingiuntivo e condannando la società opposta al pagamento di un cospicuo credito. La corte d’appello, adita dalla società opposta, aveva riformato la decisione, ritenendo valida la procura e rideterminando il credito della concessionaria in misura inferiore, respingendo altresì l’appello incidentale; avverso tale sentenza la concessionaria aveva proposto ricorso per cassazione affidato a dieci motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte ha disatteso le eccezioni preliminari di tardività del ricorso. Il termine di impugnazione, dovendosi fare riferimento alla data di introduzione del giudizio di primo grado, anteriore al 4 luglio 2009, era quello annuale di cui all’art. 327 cod. proc. civ. nel testo previgente, maggiorato della sospensione feriale; ne conseguiva la tempestività della notifica eseguita, che doveva avvenire ai sensi del primo comma dell’art. 330 cod. proc. civ., come correttamente effettuato.
Quanto al merito delle censure, la Corte ha dichiarato inammissibile il motivo con cui la ricorrente lamentava la mancata declaratoria di nullità dell’appello per genericità dei motivi ex art. 342 cod. proc. civ., difettando il requisito di autosufficienza del ricorso: la parte aveva omesso di riportare specificamente i motivi di appello della controparte, rimettendo al giudice di legittimità l’identificazione delle censure e la valutazione della loro ammissibilità. Parimenti inammissibile è stato ritenuto il motivo relativo alla validità della procura rilasciata dal direttore generale della società, in quanto la doglianza non criticava la ratio decidendi della sentenza impugnata, che aveva accertato in fatto la sussistenza dei poteri rappresentativi.
La Corte ha poi escluso la configurabilità di violazioni degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. e dell’art. 2697 cod. civ., richiamando il principio per cui il sindacato di legittimità sulla valutazione delle prove è consentito solo nei limiti del novellato art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., non potendo risolversi in una rivalutazione del merito. Ha altresì escluso il vizio di motivazione apparente, avendo la corte territoriale espresso il proprio percorso argomentativo in modo comprensibile e non contraddittorio. La Corte ha infine dichiarato inammissibile il motivo concernente l’omessa pronuncia su istanze istruttorie, precisando che tale vizio è configurabile solo per domande ed eccezioni di merito, mentre per le istanze istruttorie l’omissione è denunciabile esclusivamente come vizio di motivazione, con l’onere per il ricorrente di indicare la decisività delle prove richieste; ha rigettato, infine, le censure in materia di mancato riconoscimento del maggior danno e di condanna generica, non essendo stata allegata l’esistenza di un danno ulteriore rispetto a quello coperto dagli interessi moratori.
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Nota della Redazione
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