Segnalazione in SIC legittima con preavviso in area riservata e alert (ABF Collegio di Napoli n. 2619 del 20.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
La legittimità della segnalazione del nominativo del debitore nei sistemi di informazione creditizia presuppone la veridicità sostanziale dell’inadempimento e il rispetto del preavviso, da rendersi almeno quindici giorni prima della prima iscrizione negativa. Il preavviso ha natura di atto recettizio e spetta all’intermediario provarne la ricezione. Tuttavia, ai sensi dell’art. 5, comma 6, del Codice di condotta del 12 settembre 2019 e dell’Allegato 1 al medesimo Codice, il preavviso messo a disposizione nell’area riservata del cliente, con avviso via SMS o e-mail, si presume conosciuto dal destinatario. La presunzione cade solo se il destinatario prova di essere stato, senza sua colpa, nell’impossibilità di avere notizia della comunicazione.
Il Fatto
Il ricorrente, beneficiario di un prestito personale stipulato nel maggio 2024, contesta le segnalazioni negative in SIC effettuate dall’intermediario per i ritardi nel rimborso. Dopo il reclamo, con cui chiedeva copia del preavviso e la cancellazione dei dati pregiudizievoli, l’intermediario replicava di avere pubblicato il preavviso nell’area riservata e di avere avvisato il cliente con un SMS.
Il ricorrente eccepisce la natura vessatoria dell’art. 9 delle CGC, che consente le comunicazioni tramite e-mail o SMS, e deduce di non avere mai potuto accedere all’area riservata per problemi tecnici. Aggiunge che l’SMS sarebbe stato inviato a un’utenza non più in uso e che mancherebbe la valutazione complessiva della situazione debitoria. Chiede quindi la cancellazione delle segnalazioni e la refusione delle spese di assistenza difensiva.
La motivazione del Collegio
Il Collegio richiama innanzitutto il quadro normativo: l’art. 125, comma 3, TUB, come modificato dal d.lgs. n. 141/2010, impone ai finanziatori di informare preventivamente il consumatore alla prima segnalazione negativa. La Circolare n. 139/1991 della Banca d’Italia e l’art. 4, comma 7, del Codice di deontologia confermano l’obbligo di avvisare l’interessato dell’imminente registrazione.
Quanto al presupposto sostanziale, il Collegio osserva che la valutazione complessiva della situazione debitoria è richiesta per l’appostazione a sofferenza in Centrale dei Rischi, non anche per le segnalazioni nei SIC, per le quali rilevano i ritardi nei pagamenti. L’intermediario ha allegato la situazione contabile, da cui emergono insoluti dall’ottobre 2024 al febbraio 2025, con classificazione a “credito compromesso“: il ricorrente non ha contestato né dedotto il pagamento del debito.
Sul piano formale, il Collegio ricorda che il preavviso deve intervenire almeno quindici giorni prima della segnalazione e che l’onere di provarne la ricezione grava sull’intermediario. Richiama le decisioni del Collegio di Coordinamento n. 3089/2012, n. 3499/2012, n. 3500/2012 e n. 3503/2012, la Cassazione civile n. 14685 del 2017 e il Provvedimento del Garante del 26 ottobre 2017. Osserva però che il successivo Codice di condotta del 12 settembre 2019 ha in parte ridimensionato il carattere recettizio del preavviso, ammettendo modalità di consegna presunta: tra queste, la messa a disposizione nell’area riservata, accompagnata da un SMS o da una e-mail di alert.
Nel caso concreto, l’intermediario ha documentato la pubblicazione del preavviso nell’area riservata dal 14.11.2024 e l’invio dell’SMS di alert al numero indicato in contratto. Il ricorrente non contesta di avere accesso all’area e non produce prova dell’impossibilità incolpevole di consultarla, né dimostra di avere scelto una diversa modalità di ricezione. La clausola contrattuale, specificamente approvata, esclude la vessatorietà invocata. Il Collegio ritiene quindi raggiunta la prova della ricezione del preavviso e accerta la legittimità sostanziale e formale della segnalazione. Il ricorso è rigettato.
Nota della Redazione
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