Diffamazione e assenza dell’offeso nel fuori onda radiofonico (Cass. pen. Sez. 5 n. 16256 del 05.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Si versa nell’ipotesi depenalizzata dell’ingiuria aggravata dalla presenza di più persone quando siano contestualmente presenti, fisicamente o virtualmente, l’offeso, i terzi e l’offensore. Ove manchi la possibilità di interlocuzione diretta tra autore e destinatario dell’offesa, che resti deprivato della possibilità di replica, si configura il delitto di diffamazione. Il reato si perfeziona nel momento in cui la dichiarazione offensiva è resa in assenza della persona offesa, senza che rilevi la circostanza che quest’ultima possa intervenire a breve distanza di tempo o che, successivamente, vi sia stato un contraddittorio tra i soggetti.
Il Fatto
La Corte di appello di Caltanissetta aveva riformato la sentenza del Tribunale che aveva condannato un giornalista, direttore di un quotidiano on-line, per il reato di diffamazione aggravata ai danni di un altro giornalista. Nell’ambito di una trasmissione radiofonica, al termine di un’intervista telefonica rilasciata dalla persona offesa, l’imputato, sopraggiunto presso l’emittente durante la diretta sul profilo Facebook, aveva affermato che il giornalista era solito cenare con un noto imprenditore per ottenere finanziamenti per il suo libro. La persona offesa, non presente, aveva poi ricontattato la trasmissione dando vita a un acceso dibattito con l’imputato. Dopo l’interruzione della comunicazione, quest’ultimo aveva ribadito le accuse in assenza del diretto interessato.
I giudici di secondo grado avevano prosciolto l’imputato, ritenendo che le frasi, pronunciate in un contesto in cui la persona offesa aveva potuto difendersi pubblicamente, non integrassero il reato di diffamazione, con particolare riguardo al ristretto lasso di tempo intercorso tra le offese e il dibattito.
La Motivazione della Corte
Il Procuratore generale ha proposto ricorso per cassazione, deducendo la violazione dell’art. 595 cod. pen. e la manifesta illogicità della motivazione. Ha sostenuto che, secondo la giurisprudenza di legittimità, per distinguere la diffamazione dalla depenalizzata ingiuria occorre verificare se le frasi offensive siano state pronunciate in assenza o in presenza della persona offesa, essendo la diffamazione configurabile laddove il destinatario non sia presente, anche se posto in condizione di intervenire a breve distanza di tempo.
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso fondato. Ha richiamato il costante orientamento per cui l’ingiuria aggravata dalla presenza di più persone ricorre solo quando l’offeso, i terzi e l’offensore siano contemporaneamente presenti, fisicamente o anche soltanto virtualmente. Al contrario, la mancanza di una possibilità di interlocuzione diretta, che privi il destinatario della facoltà di replica, integra il delitto di diffamazione. A tal fine è necessario che tra offensore e offeso si instauri un rapporto diretto che garantisca un contraddittorio immediato e una sostanziale parità delle armi, evenienza che non ricorre nel caso di una mera successiva telefonata alla trasmissione.
La Corte ha quindi affermato che le dichiarazioni rese in assenza della persona offesa, prima del dibattito e dopo la sua conclusione, integrano il reato di diffamazione, essendo state pronunciate in un momento in cui la stessa non poteva replicare. Il delitto si è perfezionato nel momento in cui le frasi sono state rese, irrilevante essendo la circostanza che la persona offesa abbia potuto successivamente intervenire e difendersi. Il giudice di appello è stato pertanto censurato per aver erroneamente attribuito rilievo assorbente al dibattito successivo alle offese.
La Corte ha evidenziato che il Tribunale aveva correttamente individuato le sole dichiarazioni pronunciate prima e dopo il dibattito come integranti la fattispecie di diffamazione aggravata, con la conseguenza che la sentenza impugnata è stata annullata con rinvio.
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Nota della Redazione
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