Prelazione agraria e locazione di fondo rustico (Cass. pen. Sez. 2 n. 17640 del 15.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione che deduca questioni non prospettate nei motivi di appello, ai sensi del combinato disposto degli artt. 606, comma terzo, e 609, comma secondo, cod. proc. pen., salvo che si tratti di questioni rilevabili d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio. La nozione di fatto “nuovo” o “diverso” ex artt. 518 e 516 cod. proc. pen. richiede una trasformazione radicale della fattispecie concreta nei suoi elementi essenziali, tale da escludere un nucleo comune identificativo tra il fatto contestato e quello accertato. Il delitto di truffa si distingue da quello di insolvenza fraudolenta perché nella prima la frode si realizza mediante la simulazione di circostanze non vere, artificiosamente create per indurre altri in errore, mentre nella seconda la condotta fraudolenta consiste nella mera dissimulazione del reale stato di insolvenza. È manifestamente infondato il motivo che ripropone censure di merito già disattese con motivazione congrua e non si confronta con le argomentazioni della sentenza impugnata.
Il Fatto
La Corte di Appello di Bari ha confermato la sentenza del Tribunale di Bari che aveva condannato l’imputato per il delitto di truffa ex art. 640 cod. pen., per aver stipulato contratti di vendita di pacchetti turistici inducendo le persone offese a versare somme che non venivano destinate alle prenotazioni. L’imputato, agente di viaggio da oltre vent’anni, aveva utilizzato il denaro ricevuto per far fronte ad altre obbligazioni, tra cui il trattamento di fine rapporto del personale, confidando in un prestito bancario mai ottenuto.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, esaminando i sette motivi proposti. In merito alla dedotta violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza, ha ricordato che non è configurabile alcuna violazione ove la modifica dell’imputazione non abbia inciso in concreto sulle possibilità difensive. Il mutamento del fatto richiede una trasformazione radicale della fattispecie, risolvendosi in un rapporto di incompatibilità ed eterogeneità tale da determinare un effettivo pregiudizio del diritto di difesa; nel caso di specie, il nucleo centrale dell’imputazione è rimasto immutato.
Quanto alla dedotta insussistenza degli artifizi e raggiri, la Corte ha ritenuto i motivi generici e reiterativi di censure già formulate in appello e motivatamente disattese. La Corte territoriale aveva correttamente valorizzato la condotta dell’imputato che, nella consapevolezza della precarietà delle proprie condizioni economiche, aveva agito utilizzando il denaro per scopi diversi, accettando il rischio di non far fronte agli impegni assunti. Le ripetute rassicurazioni sulla partenza programmata e la gestione ultraventennale dell’attività avevano rafforzato l’affidamento delle persone offese.
In relazione alla richiesta di qualificazione del fatto come insolvenza fraudolenta ex art. 641 cod. pen., la Corte ha ribadito il criterio distintivo: mentre nella truffa la frode si realizza mediante la simulazione di circostanze non vere, artificiosamente create, nell’insolvenza fraudolenta la condotta consiste nella mera dissimulazione dello stato di insolvenza. Nel caso di specie, i giudici di merito hanno accertato la sussistenza di univoci artifizi e raggiri, nella specifica declinazione della c.d. truffa contrattuale.
La Corte ha ritenuto manifestamente infondati i motivi concernenti la determinazione della pena, la mancata concessione delle attenuanti generiche e la subordinazione della sospensione condizionale al pagamento delle provvisionali, essendo la motivazione della sentenza impugnata congrua e non sindacabile in sede di legittimità. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
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Nota della Redazione
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