Condotta post delictum rileva solo pro reo nella particolare tenuità (Cass. pen. Sez. II n. 36538 del 16.10.2026)

Principi di diritto (Massima)
La condotta susseguente al reato, inserita dall’art. 1, comma 21, lett. b), legge n. 134 del 2021 e recepita dall’art. 131-bis cod. pen. nel testo introdotto dal D. Lgs. n. 150 del 2022, può essere valorizzata dal giudice solo pro reo, cioè per ritenere l’offesa di particolare tenuità, e non anche contra reum, per escluderla. La disposizione ha natura sostanziale e si applica, nella parte più favorevole, ai fatti commessi prima della sua entrata in vigore. L’abitualità del comportamento che preclude l’esimente presuppone la commissione di più reati della stessa indole accertata con sentenza, non mere denunce o segnalazioni di polizia. Il reato di art. 633 cod. pen. è integrato dalla invasione arbitraria finalizzata a occupare o trarre profitto, senza che rilevino la durata dell’occupazione o la sua cessazione.

Il Fatto

La Corte di appello di Palermo, con sentenza dell’11.11.2025, confermava la condanna pronunciata dal Tribunale di Palermo per il reato di cui agli artt. 633 e 639-bis cod. pen. L’imputato, secondo le conformi decisioni di merito, aveva occupato una porzione di sede stradale in una pubblica via del capoluogo, installandovi un banco per la vendita di capi di abbigliamento.

L’imputato ricorreva per cassazione deducendo, con un primo motivo, la violazione dell’art. 633 cod. pen. perché l’occupazione era durata poche ore ed era cessata dopo l’intimazione degli agenti; con un secondo motivo, la violazione dell’art. 131-bis cod. pen. e l’illogicità della motivazione con cui i giudici di merito avevano escluso la causa di non punibilità.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo è infondato. La Corte ricostruisce la struttura del delitto di art. 633 cod. pen.: esso si perfeziona con la invasione arbitraria di un bene immobile altrui, mentre l’occupazione e il profitto costituiscono solo l’oggetto del dolo specifico. Ne consegue che, ai fini della configurabilità, non è necessario che l’occupazione si realizzi o che il profitto venga conseguito. Irrilevante è dunque la rimozione del banco, peraltro avvenuta in forza dell’intimazione dei pubblici ufficiali. Il fine di occupazione, precisa la sentenza, sussiste ogni volta che un soggetto non titolare utilizzi il bene impedendone il godimento altrui, senza che serva il definitivo spossessamento o una condotta protratta: basta una apprezzabile turbativa del possesso.

Il secondo motivo è fondato. La Corte di appello aveva escluso l’esimente richiamando la motivazione del primo giudice, che aveva ritenuto grave il danno per la sottrazione di suolo pubblico a un numero indeterminato di utenti. Si tratta però di motivazione apodittica, che non dà conto delle circostanze concrete: superficie occupata, traffico, orario, pericolosità del punto.

La Corte territoriale aveva aggiunto che l’esimente era comunque inapplicabile per la negativa condotta susseguente al reato, espressiva di abitualità, desunta dalla testimonianza di un operante che aveva riferito di successivi interventi. Qui si annida l’errore di diritto. La nuova formulazione dell’art. 131-bis cod. pen., applicabile ai fatti pregressi nella parte più favorevole, consente di valutare la condotta post delictum solo quale criterio che concorre a delineare un’offesa di particolare tenuità. La ratio deflattiva della riforma, confermata dalla relazione illustrativa, impone di escludere ogni lettura contra reum: diversamente la norma sarebbe più sfavorevole e inapplicabile ai sensi dell’art. 2 cod. pen.

Quanto all’abitualità, la Corte esclude che le successive analoghe condotte accertate dagli operanti integrino le ipotesi dell’art. 131-bis, quarto comma, cod. pen. La commissione di più reati della stessa indole presuppone, per garanzia del principio di presunzione di non colpevolezza, un accertamento giudiziale con sentenza, non semplici denunce o segnalazioni. Né ricorrono condotte plurime, abituali e reiterate, perché il reato consta di un’unica condotta seppur protratta. Infine, nei reati permanenti l’esimente è preclusa solo se la permanenza non è cessata.

La sentenza è quindi annullata limitatamente alla causa di non punibilità, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Palermo, ferma l’irrevocabilità dell’accertamento della responsabilità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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