La confisca del profitto si riduce al netto di risarcimenti e rivalutazioni (Cass. pen. Sez. 4 n. 12776 del 07.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il profitto del reato, ai fini della confisca di cui all’art. 603-bis, secondo comma, cod. pen., è il vantaggio economico di diretta derivazione dall’illecito, che non include le somme dovute a titolo di interessi e rivalutazione, le quali costituiscono mere forme di indennizzo per il ritardato adempimento di obbligazioni, non un accrescimento patrimoniale del reo. Inoltre, la misura ablatoria deve essere modulata al netto delle restituzioni o dei risarcimenti effettuati dal reo in favore della vittima, in quanto tali condotte riparatorie elidono l’effettivo vantaggio economico conseguito.

Il Fatto

Con sentenza del 7 ottobre 2025, il Tribunale di Palermo applicava, su richiesta delle parti, la pena di anni uno e mesi sei di reclusione ed euro 1.600,00 di multa per il reato di cui all’art. 603-bis cod. pen. (intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro). Lo stesso giudice disponeva la confisca, anche per equivalente, per un valore di euro 198.667,71, quantificato quale profitto del reato.

L’imputato ricorreva per cassazione, lamentando l’illegittimità della confisca. In particolare, eccepiva che non fosse stato considerato l’avvenuto risarcimento del danno alle persone offese e che nella somma confiscata fossero state erroneamente incluse voci non costituenti profitto, come gli interessi e la rivalutazione calcolati in favore dei lavoratori.

La Motivazione della Corte

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato, richiamando i principi già affermati dalle Sezioni Unite in tema di confisca. Il profitto del reato, quale oggetto della misura ablatoria, è identificato nel vantaggio economico ricavato in via immediata e diretta dall’illecito, escludendo ogni estensione a utilità non collegato da un nesso di causalità diretto con la condotta criminosa.

Da questo presupposto deriva che il giudice di merito deve determinare la somma confiscabile con riferimento al profitto “attuale” al momento della decisione. Di conseguenza, devono essere scorporate le somme che il reo abbia già restituito o corrisposto alla vittima a titolo risarcitorio, poiché queste condotte riparatorie eliminano, anche solo in parte, l’illecito incremento patrimoniale.

La Corte ha quindi rilevato l’errore commesso dal giudice di merito nell’includere nel profitto confiscabile gli interessi e la rivalutazione liquidati in favore dei lavoratori. Tali voci, dovute ai sensi dell’art. 429 cod. proc. civ., non rappresentano somme trattenute dal datore di lavoro, ma un indennizzo per la ritardata corresponsione della retribuzione, e pertanto non aumentano il patrimonio del reo.

Alla luce di tali considerazioni, la Corte ha operato una rideterminazione del quantum confiscabile: dall’importo delle differenze retributive (euro 128.222,93), sommato alle somme restituite al reo dai lavoratori (euro 48.854,48), è stato sottratto l’ammontare dei risarcimenti corrisposti (euro 85.634,02), ottenendo un totale di euro 91.443,39.

Sulla base di questo calcolo, la Cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla statuizione sulla confisca, rideterminando l’importo in euro 91.443,38, ai sensi dell’art. 620, lett. l), cod. proc. pen..

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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