Nulla osta al lavoro stagionale: la denuncia non è causa ostativa automatica (TAR Lombardia n. 442 del 19.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il diniego del nulla osta all’ingresso per motivi di lavoro stagionale non può fondarsi sulla sola pendenza di un procedimento penale a carico del datore di lavoro. L’art. 31, comma 2, del d.P.R. n. 394/1999, che ricollegava alla mera denuncia un effetto ostativo automatico, è stato annullato dal giudice amministrativo con pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, con efficacia erga omnes. Il rifiuto resta possibile solo nei casi tassativi previsti dall’art. 22, comma 5-bis, del d.lgs. n. 286/1998, che richiede l’accertamento di una condanna, anche non definitiva, per le ipotesi ivi elencate. Grava sull’Amministrazione l’onere di provare tale presupposto; in sua assenza il diniego è illegittimo per violazione di legge ed eccesso di potere.

Il Fatto

La Prefettura di Mantova ha respinto quattro istanze di rilascio del nulla osta all’ingresso per motivi di lavoro stagionale, presentate da un’impresa individuale in favore di altrettanti lavoratori stranieri. Il rigetto si fondava sugli accertamenti della Questura, dai quali emergevano precedenti condanne e la pendenza di un procedimento penale per i reati di cui all’art. 12, comma 5, del d.lgs. n. 286/1998 e all’art. 603-bis cod. pen.

L’impresa ha impugnato i provvedimenti davanti al TAR Lombardia, deducendo la violazione dell’art. 22, comma 5-bis, del d.lgs. n. 286/1998 e il travisamento dei presupposti: dal casellario giudiziale non risultavano condanne a carico del ricorrente, ma solo la pendenza del procedimento penale. La domanda cautelare era stata respinta con ordinanza n. 454 del 2023.

La Motivazione della Corte

Il Collegio, a un più approfondito esame, ha ritenuto di doversi discostare dalla decisione assunta in sede cautelare. La difesa erariale aveva invocato l’art. 31, comma 2, del d.P.R. n. 394/1999, che impone al questore il parere contrario in presenza di una semplice denuncia per i reati previsti dal testo unico o dagli artt. 380 e 381 cod. proc. pen.

Il Tribunale ha rilevato che tale norma regolamentare è stata annullata dalla sentenza del TAR Friuli Venezia Giulia n. 780/2005, per contrasto con il principio di ragionevolezza di cui all’art. 3 Cost. La norma collegava a una denuncia, non sottoposta ad alcuna valutazione discrezionale dell’Amministrazione, l’impossibilità per il datore di lavoro di assumere un lavoratore extracomunitario e, per quest’ultimo, di conseguire le autorizzazioni all’ingresso. Un automatismo che faceva derivare conseguenze sfavorevoli senza verifica, giudiziale o amministrativa, della colpevolezza o pericolosità del soggetto.

Quanto agli effetti dell’annullamento, il Collegio richiama Cons. Stato n. 2731/2011: poiché la sentenza era stata pubblicata in forma integrale sulla Gazzetta Ufficiale, all’annullamento andava attribuita efficacia erga omnes, essendo reso pubblico nelle stesse forme della norma annullata. Ne consegue che la sola pendenza del procedimento penale per l’art. 603-bis cod. pen. non costituisce più causa automaticamente ostativa.

Il diniego non può trovare giustificazione nemmeno nell’art. 22, comma 5-bis, del d.lgs. n. 286/1998, che richiede una condanna, anche non definitiva, per le ipotesi delittuose ivi indicate. Nel caso di specie difetta la prova di sentenze di condanna: dal certificato del casellario prodotto dall’interessato non risultano provvedimenti definitivi a suo carico, né tale circostanza è smentita da elementi contrari. Il ricorso è quindi accolto, con annullamento dei provvedimenti impugnati e condanna delle Amministrazioni resistenti alle spese, liquidate in dispositivo.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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