Legittimazione ad agire e identità dell’associazione non riconosciuta (Cass. civ. Sez. I n. 10446 del 17.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di azione di rivendicazione ex art. 948 c.c. proposta da associazione non riconosciuta, la legittimazione attiva dell’ente che agisce si accerta mediante una valutazione complessiva degli atti e non sulla sola base della denominazione spesa, poiché l’espressione “Rito Scozzese Antico ed Accettato” designa tanto il rituale massonico quanto una componente del nome dei sodalizi che vi aderiscono. Il mutamento di denominazione non incide sull’identità dell’associazione, ove risulti una linea di continuità nella successione dei suoi amministratori. Una volta allegata dall’attore la proprietà del bene, l’inerzia del convenuto integra il principio di non contestazione ex art. 115, comma 1, cod. proc. civ., i cui effetti non possono prescindere dalla specifica allegazione dei fatti storici posti a fondamento della proprietà. L’accertamento così svolto dal giudice di merito è insindacabile in sede di legittimità.

Il Fatto

Il rappresentante di un’associazione massonica risalente al 1805 agisce in rivendicazione della c.d. “Bolla di Fondazione”, atto costitutivo dell’ente, custodito in una cassetta di sicurezza bancaria cointestata a due stretti collaboratori del precedente legale rappresentante. Il giudizio di primo grado, promosso nei confronti degli eredi di quest’ultimo e dei cointestatari, viene respinto per carenza di legittimazione attiva dell’attore.

La Corte d’appello di Roma, con sentenza n. 179/2020, riforma la decisione e accoglie il gravame, dichiarando che il documento appartiene all’associazione e condannando i cointestatari alla consegna. Propone ricorso per cassazione il solo cointestatario opponente, affidandosi a quattro motivi.

La Motivazione della Corte

Il ricorrente censura la sentenza per avere la Corte territoriale trascurato la questione dell’esatta denominazione dell’associazione attrice, sostenendo che l’ente rappresentato dal nuovo legale rappresentante fosse diverso da quello che gli aveva conferito il mandato di custodia del documento.

La Sez. I dichiara inammissibile la prima censura. Il ricorrente si è costituito in proprio e non quale rappresentante di altra associazione che rivendicasse la propria identità; egli non ha contestato la nullità della citazione ai sensi dell’art. 163 cod. proc. civ., ma la mancata prova che l’associazione attrice fosse quella titolare del rapporto controverso.

La Corte ricostruisce la vicenda qualificando la domanda come azione di rivendicazione ex art. 948 c.c., volta all’accertamento del diritto di proprietà e alla restituzione del bene mobile. L’associazione attrice doveva allegare e dimostrare di essere proprietaria della Bolla di Fondazione, in quanto succeduta all’ente fondato nel 1805.

La Corte d’appello ha accertato, con valutazione complessiva degli atti, che non sussiste diversità tra l’associazione che ha agito in rivendicazione e quella rappresentata dal precedente legale rappresentante, trattandosi di un’unica associazione non riconosciuta risalente al 1805. Decisiva è la linea di continuità nella successione degli amministratori. La denominazione “Rito Scozzese Antico ed Accettato”, osserva la Corte richiamando Cass. 9646/2002, non è di per sé decisiva, avendo il duplice significato di rituale massonico e di componente del nome dei sodalizi.

Accertata la legittimazione attiva e la proprietà del documento in capo all’ente, la statuizione è confermata in applicazione del principio secondo cui, in tema di rivendicazione, l’attore deve allegare i fatti storici su cui fonda la proprietà, non potendo la relevatio ab onere probandi correlata al principio di non contestazione prescindere da tale allegazione (Cass. 32820/2023). Trattandosi di accertamento in fatto, esso non è sindacabile in sede di legittimità.

Le ulteriori censure sono dichiarate assorbite e comunque inammissibili: la mancata indicazione del codice fiscale non è elemento decisivo per identificare un’associazione priva di personalità giuridica; i motivi costruiti sull’art. 360 n. 5 cod. proc. civ. si risolvono in critiche all’apprezzamento delle risultanze processuali, contrapponendo una diversa lettura dei fatti; la questione dell’espulsione di uno dei cointestatari è estranea all’oggetto del giudizio. Il ricorso è dichiarato inammissibile, con condanna alle spese e al contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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