Continuazione in executivis: reato più grave e aumenti per i reati satellite (Cass. pen. Sez. I n. 37884 del 21.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il giudice dell’esecuzione, nel procedere all’applicazione della continuazione tra reati giudicati con sentenze irrevocabili, individua la violazione di maggior gravità con esclusivo riferimento alla pena più elevata determinata in concreto dal giudice della cognizione, ai sensi dell’art. 187 disp. att. cod. proc. pen., restando irrilevante la pena edittale prevista per gli altri reati. Egli non può inoltre quantificare gli aumenti di pena per i reati satellite in misura superiore a quelli fissati dal giudice della cognizione con la sentenza irrevocabile di condanna. Quando gli aumenti siano contenuti, il grado di impegno motivazionale richiesto è correlato alla loro entità ed è sufficiente a consentire la verifica del rispetto del rapporto di proporzione tra le pene, dei limiti dell’art. 81 cod. pen. e dell’assenza di un surrettizio cumulo materiale.

Il Fatto

Il giudice dell’esecuzione del Tribunale di Torino accoglieva la domanda di applicazione della disciplina della continuazione, ai sensi dell’art. 671 cod. proc. pen., tra i reati per i quali il condannato era stato riconosciuto colpevole con tre distinte sentenze irrevocabili. Il giudice individuava il reato più grave in quello di cui al capo a) della sentenza emessa dal Tribunale di Torino nel 2020, e su di esso operava gli aumenti a titolo di continuazione per i reati oggetto delle altre due sentenze, giungendo a una pena complessiva determinata.

Avverso l’ordinanza il condannato proponeva ricorso per cassazione, censurando sotto due profili il trattamento sanzionatorio: l’individuazione del reato più grave e la quantificazione degli aumenti per i reati satellite.

La Motivazione della Corte

La prima sezione penale respinge il ricorso e affronta separatamente i due motivi. Sul primo ribadisce che il giudice dell’esecuzione è tenuto a individuare la violazione di maggior gravità con riferimento alla pena più elevata determinata in concreto dal giudice della cognizione, ai sensi dell’art. 187 disp. att. cod. proc. pen., richiamando Sez. I n. 31640 del 09.05.2014, Rv. 261088.

Alla luce di tale principio l’ordinanza impugnata non è censurabile: il giudice dell’esecuzione ha correttamente individuato come reato più grave quello punito con la pena più elevata. Non assume rilievo, ai fini che interessano, la pena edittale prevista per gli altri reati unificati, poiché il riferimento è alla pena concretamente irrogata in sede di cognizione.

Quanto al secondo motivo, la Corte ricorda che il giudice dell’esecuzione, nel rideterminare il trattamento sanzionatorio per effetto della continuazione, non può quantificare gli aumenti per i reati satellite in misura superiore a quelli fissati dal giudice della cognizione con la sentenza irrevocabile di condanna, richiamando Sez. U n. 6296 del 24.11.2016, dep. 2017, Rv. 268735. Nel caso concreto gli aumenti risultano determinati in misura inferiore rispetto al giudizio di cognizione.

Trattandosi di aumenti contenuti, non era richiesta una particolare motivazione: il grado di impegno argomentativo è correlato all’entità degli aumenti ed è tale da consentire di verificare il rispetto del rapporto di proporzione tra le pene, dei limiti dell’art. 81 cod. pen. e l’assenza di un surrettizio cumulo materiale, secondo Sez. U n. 47127 del 24.06.2021, Pizzone, Rv. 282269 e Sez. U n. 7930/95, Rv. 201549. La pretesa di parametrare gli aumenti ai criteri impiegati per altra sentenza è infondata, trattandosi di reati diversi e oggetto di separati giudizi.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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