Espulsione a titolo di sanzione sostitutiva: nessun nullaosta necessario dall’autorità giudiziaria (Cass. pen. Sez. 1 n. 16701 del 11.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l’apparente deduzione di violazione di legge e vizio di motivazione, postuli un riesame nel merito della vicenda processuale, quando la struttura razionale della decisione impugnata presenti una chiara e puntuale coerenza argomentativa, saldamente ancorata alle risultanze processuali. Lo straniero che versi nelle condizioni di legge per usufruire della sanzione sostitutiva dell’espulsione è titolare di un diritto a essere espulso, con esclusione di ogni potere discrezionale del giudice di merito sulla concedibilità e del pubblico ministero di interloquire. Ne consegue che l’art. 16, comma 6, d.lgs. n. 286/1998 non richiede, per l’adozione del provvedimento espulsivo da parte del magistrato di sorveglianza, alcun nullaosta dell’autorità giudiziaria, essendo tale acquisizione prevista esclusivamente a salvaguardia delle esigenze della giurisdizione penale in altre ipotesi.
Il Fatto
Il Tribunale di Milano dichiarava l’imputato colpevole del reato di cui all’art. 13, comma 13-bis, d.lgs. n. 286/1998, per aver trasgredito il divieto di reingresso nel territorio dello Stato, condannandolo alla pena di otto mesi di reclusione, oltre alle pene accessorie. La Corte di appello di Milano confermava la decisione di primo grado.
La violazione era stata accertata dagli agenti della Questura di Milano, che avevano individuato l’imputato mentre usciva da un appartamento. Il provvedimento di espulsione, quale sanzione sostitutiva, era stato emesso dal Magistrato di sorveglianza di Foggia e confermato dal Tribunale di sorveglianza di Bari, con successivo accompagnamento alla frontiera. L’imputato proponeva ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione, nonché la mancata acquisizione del nullaosta dell’autorità giudiziaria presso cui pendeva altro procedimento penale.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, in quanto basato su motivi manifestamente infondati. Il Collegio ha osservato che la doglianza, pur denunciando formalmente violazione di legge e vizio di motivazione, non criticava la violazione di specifiche regole inferenziali, ma chiedeva un riesame nel merito della vicenda, non consentito in sede di legittimità quando la decisione impugnata presenti una chiara coerenza argomentativa, ancorata alle risultanze processuali.
La Corte ha evidenziato che il compendio probatorio era univocamente orientato in senso sfavorevole all’imputato, essendo incontroverso che questi aveva trasgredito il divieto di reingresso nonostante fosse stato destinatario del decreto di espulsione. La violazione era stata, peraltro, ammessa dallo stesso imputato in sede di convalida dell’arresto.
Quanto alla doglianza relativa alla mancata acquisizione del nullaosta, la Corte ha richiamato il principio secondo cui lo straniero che versi nelle condizioni per fruire della sanzione sostitutiva dell’espulsione è titolare di un vero e proprio diritto a essere espulso, anziché rimanere nel territorio per espiare la pena. L’art. 16, comma 6, T.U. imm. stabilisce che il magistrato di sorveglianza decide sull’espulsione con decreto motivato, senza formalità, acquisite le informazioni degli organi di polizia, senza richiedere alcun nullaosta, che è previsto esclusivamente a salvaguardia delle esigenze della giurisdizione penale.
La particolare tipologia di espulsione adottata, non essendo subordinata ad alcuna condizione, rendeva del tutto superfluo l’accertamento dell’esistenza di altro procedimento penale o l’acquisizione del nullaosta dell’autorità giudiziaria. Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Nota della Redazione
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