Dichiarazione di notifica nel ricorso e improcedibilità per mancato deposito (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 12046 del 03.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
La dichiarazione di avvenuta notificazione della sentenza impugnata contenuta nel ricorso per cassazione attesta un fatto processuale idoneo a far decorrere il termine breve di impugnazione e impegna la parte a depositare, nel termine stabilito dall’art. 369 c.p.c., copia della sentenza munita della relata di notifica. L’omissione di tale deposito determina improcedibilità del ricorso, rilevabile d’ufficio. La dichiarazione costituisce manifestazione di autoresponsabilità della parte e non è suscettibile di recupero mediante la successiva e tardiva produzione ai sensi dell’art. 372 c.p.c., né di correzione in memoria ex art. 378 c.p.c., non essendovi rimedio che consenta la correzione degli atti processuali di parte.
Il Fatto
Il ricorrente, dipendente di una società di trasporto ferroviario con mansioni di capo treno, aveva agito in primo grado per ottenere il computo di alcune indennità contrattuali nel trattamento retributivo corrisposto per le ferie. La Corte d’Appello di Torino, in riforma della pronuncia di primo grado, aveva respinto le domande.
Avverso tale sentenza il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi, articolando una domanda di accertamento del diritto al computo delle indennità denominate “indennità per assenza dalla residenza di lavoro” e “indennità di utilizzazione professionale”. La società ha resistito con controricorso. La questione decisiva si è però spostata sul piano processuale, per il mancato deposito di un atto richiesto a pena di improcedibilità.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta una questione preliminare di natura processuale, assorbente rispetto ai motivi di merito. Rileva che, ai sensi dell’art. 369, comma 2, n. 2), c.p.c., unitamente al ricorso notificato deve essere depositata nella cancelleria, a pena di improcedibilità rilevabile d’ufficio, la copia autentica della sentenza o della decisione impugnata con la relazione di notificazione.
Il Collegio richiama l’insegnamento delle Sezioni Unite n. 21349 del 2022, secondo cui la dichiarazione di avvenuta notificazione della sentenza impugnata attesta un fatto processuale idoneo a far decorrere il termine breve di impugnazione. Quale manifestazione di “autoresponsabilità” della parte, tale dichiarazione impegna il dichiarante a subire le conseguenze di quanto affermato, facendo sorgere l’onere di depositare nel termine la copia della sentenza munita della relata di notifica.
Le Sezioni Unite hanno precisato che non è possibile recuperare all’omissione mediante la successiva e ormai tardiva produzione ai sensi dell’art. 372 c.p.c., né vale obiettare che la dichiarazione sia frutto di un mero errore materiale o che la notificazione sia invalida o indirizzata a un precedente difensore. La Corte richiama altresì l’ordinanza della Sesta Sezione n. 15832 del 2021, per cui la dichiarazione di avvenuta notificazione, quale atto processuale formale e indipendente dall’intenzione del dichiarante, non può essere successivamente corretta con la memoria ex art. 380-bis o 378 c.p.c., poiché l’ordinamento processuale non prevede un istituto di correzione degli atti di parte, normalmente ripetibili salvo il maturare delle decadenze e delle preclusioni.
Nel caso concreto, la parte ricorrente aveva esplicitamente dichiarato nel ricorso che la sentenza impugnata era stata notificata, dichiarazione contenuta sia nell’intestazione sia nelle conclusioni, ma non aveva effettuato nel termine il deposito prescritto. Consumatasi l’improcedibilità, ogni questione sull’eventuale invalidità della notificazione, argomentata nella memoria ex art. 378 c.p.c., è ormai preclusa. Il ricorso è pertanto dichiarato improcedibile, con condanna alle spese secondo soccombenza; la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.
Nota della Redazione
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