Rivalutazione contributiva amianto e decorrenza della prescrizione dalla conoscenza dell’esposizione (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 31223 del 30.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il diritto alla rivalutazione contributiva di cui all’art. 13, comma 8, della legge n. 257 del 1992 è soggetto a prescrizione decennale che decorre dal momento in cui l’interessato ha avuto conoscenza, o poteva avere conoscenza, del fatto di essere stato esposto oltre soglia all’amianto. La consapevolezza o la conoscibilità della esposizione costituiscono elementi indispensabili per individuare il termine di decorrenza della prescrizione. Il pensionamento non integra di per sé una presunzione di conoscenza della lesione del diritto: il giudice del merito deve accertare in fatto, sulla base degli atti di causa, quando sia concretamente sorta nell’assicurato la effettiva consapevolezza dell’assoggettamento all’amianto e con essa la possibilità di far valere il diritto.
Il Fatto
Il ricorrente aveva ottenuto in primo grado l’accoglimento della domanda di rivalutazione contributiva dei periodi di lavoro con esposizione all’amianto, ai sensi dell’art. 13, comma 8, della legge n. 257 del 1992. La Corte d’appello di Potenza, con sentenza n. 140/2019, aveva accolto il gravame dell’Inps e rigettato la domanda per intervenuta prescrizione.
Secondo la Corte territoriale la prescrizione decorreva dal pensionamento (aprile 1996), momento in cui l’interessato avrebbe conseguito consapevolezza del diritto alla rivalutazione; la domanda amministrativa del 3.3.2017 era dunque tardiva. Il ricorrente ha impugnato la decisione in cassazione con cinque motivi, deducendo nullità della sentenza per motivazione apparente e omessa motivazione su fatto decisivo, nonché violazione degli artt. 2934, 2935, 2727 e 2729 cod. civ.
La Motivazione della Corte
La Cassazione ha esaminato congiuntamente i cinque motivi, dichiarandoli fondati. Il collegio ha richiamato il principio già espresso dalla giurisprudenza di legittimità — Cass. n. 8630/2025, in continuità con Cass. n. 14599/2022 e Cass. n. 30163/2022 — secondo cui la prescrizione decorre dal momento in cui l’interessato abbia avuto conoscenza o potesse avere conoscenza dell’esposizione oltre soglia all’amianto.
La Corte ha censurato il ragionamento della Corte territoriale, che aveva ritenuto il pensionamento astrattamente coincidente con la consapevolezza del diritto, sul presupposto che in quel momento l’assicurato tiri le somme della propria storia lavorativa e affronti la vecchiaia. Si tratta di una presunzione di conoscenza non supportata da alcun fatto noto o notorio riferibile alla posizione specifica del ricorrente.
I giudici del merito avrebbero dovuto accertare in fatto, sulla base degli atti di causa, quando fosse concretamente sorta nell’interessato l’effettiva consapevolezza dell’avvenuto assoggettamento all’amianto e, con essa, la possibilità di far valere il diritto alla rivalutazione contributiva. La mera presentazione della domanda all’Inail, soggetto diverso dal debitore Inps, non è stata considerata idonea a fondare la decorrenza del termine nei termini ritenuti dalla Corte d’appello.
Ne è derivata la cassazione della sentenza impugnata e il rinvio alla Corte d’appello di Potenza, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità, affinché riesamini il merito alla luce dei principi enunciati.
Nota della Redazione
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