La cartella esattoriale fondata su sentenza passata in giudicato non soggiace alla decadenza biennale dall’iscrizione a ruolo (Cass. civ. Sez. 5 n. 15712 del 22.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il diritto alla riscossione di un’imposta o di una sanzione amministrativa, conseguente ad un avviso di accertamento o di liquidazione divenuto definitivo perché confermato con sentenza passata in giudicato, non è assoggettato ai termini di decadenza e di prescrizione che scandiscono i tempi dell’azione amministrativo-tributaria, ma esclusivamente al termine di prescrizione generale previsto dall’art. 2953 cod. civ., in quanto il titolo sulla base del quale viene intrapresa la riscossione non è più l’atto amministrativo, ma la sentenza. Ne deriva l’inapplicabilità del termine di decadenza biennale dall’iscrizione a ruolo di cui all’art. 25 d.P.R. n. 602/1973, che concerne il diverso profilo della messa in esecuzione dell’atto amministrativo e non della sentenza. Tale principio vale anche quando la definitività del titolo giudiziale sia sopravvenuta per effetto del rigetto del ricorso per cassazione avverso la sentenza di merito che ha confermato l’atto impositivo.
Il Fatto
La società contribuente impugnava una cartella di pagamento emessa per II.DD., IVA e sanzioni relative ai periodi d’imposta 1996-1997, deducendo la tardività dell’iscrizione a ruolo per intervenuta decadenza biennale ex art. 25 d.P.R. n. 602/1973.
La Commissione tributaria provinciale di Napoli rigettava il ricorso; la Commissione tributaria regionale della Campania confermava la decisione, ritenendo non maturata la prescrizione dei crediti in quanto la pretesa azionata scaturiva da sentenze divenute definitive in data 26 ottobre 2011, soggiacendo quindi a prescrizione decennale ai sensi dell’art. 2953 cod. civ..
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha esaminato il primo motivo di ricorso, con cui la società deduceva la violazione dell’art. 25 d.P.R. n. 602/1973, sostenendo che l’iscrizione a ruolo fosse tardiva per il mancato rispetto del termine di due anni decorrente dalla definitività del titolo giudiziale, e che la CTR si fosse erroneamente pronunciata sulla prescrizione invece che sulla decadenza.
Il motivo è stato ritenuto inammissibile sotto il primo profilo, poiché la doglianza, pur rubricata come violazione di legge, prospettava in realtà un error in procedendo, che avrebbe dovuto essere dedotto esclusivamente come vizio di motivazione ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., atteso che l’interpretazione del contenuto e dell’ampiezza della domanda giudiziale è sindacabile solo per logicità e congruità della motivazione.
Nel merito, la Corte ha ripercorso l’evoluzione giurisprudenziale: la sentenza n. 13333 del 2009, invocata dalla ricorrente, era stata superata da Cass. n. 5837 del 2011, che ha chiarito come il diritto alla riscossione di un’imposta conseguente ad un titolo giudiziale definitivo non sia assoggettato ai termini di decadenza e prescrizione dell’azione amministrativa, ma solo al termine di prescrizione generale di cui all’art. 2953 cod. civ., poiché il titolo non è più l’atto amministrativo ma la sentenza.
La Corte ha quindi reiterato il principio di diritto sintetizzato da Cass. n. 16730 del 2016: in caso di notifica di cartella esattoriale fondata su una sentenza passata in giudicato relativa ad un atto impositivo, non sono applicabili i termini di decadenza e/o prescrizione che scandiscono i tempi dell’azione amministrativo-tributaria, ma soltanto il termine di prescrizione generale previsto dall’art. 2953 cod. civ.. Nella fattispecie, le sentenze di appello erano divenute definitive solo in data 26 ottobre 2011, per effetto del rigetto dei ricorsi per cassazione, rendendo l’iscrizione a ruolo tempestiva.
Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile per aspecificità, non individuando alcun capo della sentenza impugnata; il terzo motivo è stato altresì dichiarato inammissibile per la doppia conforme di merito, operando la preclusione di cui all’art. 360, comma 3, cod. proc. civ. Il ricorso è stato pertanto rigettato, senza pronuncia sulle spese per mancata costituzione degli intimati.
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Nota della Redazione
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