Controllo concomitante sui Giochi del Mediterraneo Taranto 2026: criticità organizzative e raccomandazioni (Corte dei Conti Coll. contr. concomitante n. 70 del 23.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel controllo concomitante sulla gestione, il Collegio presso la Sezione centrale di controllo sulle Amministrazioni dello Stato, in composizione integrata con la Sezione regionale competente, accerta le criticità organizzative emergenti dall’istruttoria e, ove le stesse non assumano, allo stato degli atti, la gravità richiesta, non applica le conseguenze di cui all’art. 11 della legge n. 15 del 2009 e all’art. 22 del d.l. n. 76 del 2020. In tal caso il Collegio formula raccomandazioni volte a sollecitare l’avvio e la definizione delle procedure necessarie, il rispetto dei principi di economicita’ e trasparenza e la rendicontazione delle spese. Il destinatario e’ tenuto a riferire, nel termine assegnato, sulle misure autocorrettive adottate; la mancata comunicazione equivale, per il Collegio, alla mancata adozione di ogni misura.
Il Fatto
L’intervento “Giochi del Mediterraneo Taranto 2026” e’ stato inserito nella programmazione annuale 2025 del controllo concomitante. Dopo precedenti deliberazioni dedicate allo stato di avanzamento delle opere del Masterplan, i magistrati istruttori hanno avviato un’istruttoria nei confronti del Nuovo Comitato Organizzatore, competente per le attivita’ organizzative dei Giochi.
La vicenda muove dalla costituzione del primo Comitato e dal suo scioglimento, seguito alla comunicazione del CONI di non farne piu’ parte, e dalla successiva costituzione del nuovo organismo. L’istruttoria ha riguardato gli affidamenti dei servizi tecnologici e di produzione televisiva, i controlli antidoping, l’individuazione delle navi da crociera per ospitare gli atleti, i trasporti e le risorse finanziarie. La questione giunge al Collegio per la valutazione delle criticita’ organizzative e delle eventuali conseguenze previste dalla legge.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce anzitutto il riparto di competenze. Al Comitato organizzatore spetta la fase organizzativa dei Giochi, comprendente le attivita’ oggetto di protocolli tra il Comitato internazionale e il Ministero competente, nonche’ le misure indicate nel Masterplan, relative a ospitalita’, trasporti e cerimonie. Gli accordi concernenti i servizi tecnologici (broadcasting, time scoring, emittente televisiva) e i controlli antidoping non risultano conclusi ne’ trasmessi al Comitato per la fase esecutiva.
Da qui il primo rilievo: la mancata definizione di tali procedure, in vista dell’approssimarsi dell’evento, puo’ incidere negativamente sull’organizzazione complessiva, procurando ritardi e inefficienze rispetto a servizi di rilevante importanza. Il Collegio prende atto che, a seguito di apposita convenzione, la societa’ Sport e Salute S.p.A. ha avviato la procedura per l’individuazione delle navi da crociera, con termine per la presentazione delle offerte fissato al 20 dicembre 2025.
Restano invece non avviate le procedure per l’affidamento del servizio trasporti e per le cerimonie di apertura. Il Collegio sottolinea che il mancato avvio di tali attivita’ non consente di programmare efficacemente gli interventi e incide negativamente sull’utilizzo delle risorse secondo criteri di sana gestione. Svolgere le attivita’ in maniera non tempestiva costringe a concludere contratti in via d’urgenza, con il rischio che non emerga il giusto rapporto tra servizi offerti e risorse impiegate.
Quanto alle spese gia’ sostenute, il Collegio, pur prendendo atto di quanto riferito in sede di audizione, ribadisce che esse devono essere programmate in modo puntuale, garantendo trasparenza, tutela della concorrenza ed eventuale rotazione tra operatori economici. Analogamente, rileva il mancato invio della documentazione richiesta sulle voci di entrata del budget relative ad “altri contributi” e ad “altri contributi della Regione e di aziende regionali”.
All’esito dell’istruttoria, il Collegio accerta le criticita’ organizzative di competenza del Nuovo Comitato, ma le ritiene, allo stato degli atti, non tali da implicare le conseguenze dell’art. 11 della legge n. 15 del 2009 e dell’art. 22 del d.l. n. 76 del 2020. Formula pertanto raccomandazioni al Presidente del Consiglio direttivo, disponendo la trasmissione della deliberazione ai soggetti istituzionali e invitando a riferire, entro trenta giorni, sulle misure autocorrettive, con riserva di monitorare l’avanzamento dell’intervento.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.