Erronea valutazione probatoria non deducibile ai sensi dell’art. 192 cpp (Cass. pen. Sez. 2 n. 448 del 07.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione con cui si deduca la violazione dell’art. 192 cod. proc. pen. per censurare l’omessa o erronea valutazione degli elementi di prova acquisiti, in quanto i limiti di ammissibilità delle doglianze relative alla motivazione, fissati dall’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., non possono essere superati ricorrendo al motivo di cui alla lett. b) della medesima disposizione. Le dichiarazioni della persona offesa possono essere poste da sole a fondamento dell’affermazione di responsabilità, previa verifica della credibilità soggettiva e dell’attendibilità intrinseca del racconto, senza necessità di riscontri esterni. Il tentativo di rapina impropria è configurabile quando l’agente, dopo aver compiuto atti idonei alla sottrazione non portati a compimento, adoperi violenza o minaccia per assicurarsi l’impunità.
Il Fatto
La Corte di appello di Palermo, in parziale riforma della sentenza assolutoria di primo grado, aveva dichiarato la responsabilità dell’imputato per il delitto di tentata rapina impropria aggravata, rideterminando la pena in anni due, mesi dieci e giorni venti di reclusione ed euro 933,33 di multa, con revoca della sospensione condizionale concessa con precedente condanna.
L’imputato, tramite il difensore di fiducia, proponeva ricorso per cassazione articolando sette motivi, con i quali deduceva, tra l’altro, l’erronea valutazione della testimonianza della persona offesa, la mancata riqualificazione del fatto in furto, l’insussistenza dell’aggravante delle più persone riunite e la violazione dell’art. 521 cod. proc. pen. per la configurazione della recidiva in forma diversa da quella contestata.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione dichiarava il ricorso inammissibile, vagliando singolarmente le doglianze difensive. In primo luogo, rilevava come le censure relative alla valutazione delle risultanze probatorie non potessero essere dedotte sotto il profilo della erronea applicazione dell’art. 192 cod. proc. pen., richiamando il principio espresso dalle Sezioni Unite secondo cui i limiti di ammissibilità delle doglianze motivazionali non possono essere superati invocando il vizio di violazione di legge. La valutazione della testimonianza della persona offesa poteva essere esaminata solo sotto il profilo del vizio di motivazione, profilo che nel caso di specie risultava infondato, avendo la Corte di merito fornito un vaglio completo e approfondito della credibilità della dichiarante.
Quanto alla qualificazione giuridica, la Suprema Corte riteneva manifestamente infondato il motivo relativo alla configurabilità del furto, evidenziando come la condotta dell’agente — che, dopo aver sottratto il cellulare con un pretesto, aveva usato violenza per assicurarsi l’impunità — integrasse pienamente lo schema del tentativo di rapina impropria. Parimenti infondata era la censura relativa all’aggravante delle più persone riunite, risultando accertato il contributo causale della compagna dell’imputato.
Venivano altresì rigettate le doglianze concernenti l’attenuante del danno patrimoniale lieve, che la Corte riteneva incompatibile con la natura plurioffensiva della rapina, e la violazione dell’art. 521 cod. proc. pen., essendo stata la recidiva chiaramente enunciata nell’imputazione originaria. Infine, erano reputate infondate le censure relative alla dosimetria della pena e alla revoca della sospensione condizionale, correttamente disposta per la medesima indole tra il delitto di atti persecutori e la rapina, entrambi lesivi della libertà della persona.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 192 c.p.p. – Valutazione della prova
- Art. 521 c.p.p. – Correlazione tra l'imputazione contestata e la sentenza
- Art. 606 c.p.p. – Casi di ricorso