Revoca patrocinio su richiesta Agenzia Entrate e ricorso cassazione alternativo (Cass. pen. Sez. 4 n. 3838 del 29.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento di revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato è reclamabile, ai sensi dell’art. 99 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, davanti al Presidente del Tribunale o della Corte di appello che ha emesso il provvedimento, essendo funzionalmente incompetente qualunque altro giudice. Tale principio trova una deroga, con la previsione del ricorso per cassazione in alternativa all’opposizione, solo nel caso in cui la revoca sia avvenuta su richiesta dell’ufficio finanziario, ai sensi dell’art. 113 d.P.R. n. 115/2002. In tale evenienza, il ricorso per cassazione è ammesso esclusivamente per violazione di legge, ivi inclusa la mancanza di motivazione, e non per vizi di congruità delle valutazioni del giudice di merito. La qualificazione dell’impugnazione va desunta dalla sua espressa intestazione e dal giudice adito, dovendosi ritenere proposta come opposizione l’impugnazione che, pur avverso un provvedimento di revoca richiesto dall’ufficio finanziario, sia stata formalmente qualificata e indirizzata come reclamo.
Il Fatto
Con decreto del 23 settembre 2025, il Tribunale di sorveglianza di L’Aquila, su richiesta dell’Agenzia delle Entrate, revocava l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato del ricorrente, in ragione del superamento dei limiti di reddito previsti per la fruizione del beneficio. Il provvedimento era stato emesso in virtù della delibera che aveva originariamente ammesso il soggetto al beneficio.
Il ricorrente, a mezzo del proprio difensore, proponeva ricorso ai sensi dell’art. 99 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, indirizzandolo al Tribunale di sorveglianza di L’Aquila. Con tale atto, lamentava l’illegittimità della revoca per un errore nel computo del reddito rilevante, non avendo l’ufficio finanziario e il Tribunale considerato l’incremento del limite reddituale previsto dall’art. 92 dello stesso decreto per i casi di convivenza con il coniuge o altri familiari.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha preliminarmente qualificato il ricorso come opposizione. Ha ribadito che, in base all’art. 99 d.P.R. n. 115/2002, il provvedimento di revoca dell’ammissione al patrocinio è reclamabile davanti al Presidente del Tribunale o della Corte di appello che ha emesso il provvedimento, essendo funzionalmente incompetente ogni altro giudice. A sostegno di tale principio, la Corte ha richiamato un consolidato orientamento giurisprudenziale, citando i precedenti delle Sezioni Quarta (Sez. 4, n. 3305 del 17/12/2021, dep. 2022 e Sez. 4, n. 37519 del 03/05/2017).
La Corte ha quindi esaminato la deroga a tale principio, prevista per il caso di revoca disposta su richiesta dell’ufficio finanziario. In questa ipotesi, l’art. 113 d.P.R. n. 115/2002 consente all’interessato di proporre ricorso per cassazione in alternativa all’opposizione. Tale ricorso, come precisato dalla giurisprudenza di legittimità (richiamando Sez. 4, n. 11771 del 07/12/2016, dep. 2017), è ammesso soltanto per violazione di legge, nella quale rientra la mancanza di motivazione, ma non anche per vizi riguardanti la congruità delle valutazioni del giudice di merito.
Nel caso di specie, la Corte ha osservato che il ricorso era stato inequivocabilmente proposto ai sensi del citato art. 99, sia per la sua espressa qualificazione, sia perché indirizzato al Tribunale di sorveglianza, il quale lo aveva trasmesso alla Corte di cassazione. Tale condotta, ha rilevato la Corte, contravviene all’interpretazione che consente all’istante di proporre il ricorso per cassazione solo in via alternativa e non esclusiva.
Alla luce di tali argomentazioni, la Corte ha qualificato l’impugnazione come opposizione ai sensi dell’art. 99, comma 1, d.P.R. n. 115/2002, disponendo la trasmissione degli atti per l’ulteriore corso al Presidente del Tribunale di sorveglianza di L’Aquila, quale giudice funzionalmente competente.
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Nota della Redazione
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