Diffamazione online: competenza nel luogo di caricamento del video (Cass. pen. Sez. I n. 35692 del 09.10.2026)

Principi di diritto (Massima)
La diffamazione è reato di evento e si consuma nel momento e nel luogo in cui almeno due terzi percepiscono l’espressione offensiva. Quando l’offesa è arrecata mediante immissione in uno spazio web, la condotta di caricamento del messaggio si distingue dall’evento, integrato dall’apprensione del contenuto da parte dei visitatori. Non essendo praticabile l’accertamento del luogo di effettiva percezione, la competenza per territorio si radica nel luogo in cui è avvenuto il caricamento del dato informatico, ove accertato, perché individua l’ultimo luogo conoscibile in cui si è realizzata una parte dell’azione. Ove anche tale accertamento sia impraticabile, si applica in via gradata la regola suppletiva dell’art. 9, secondo comma, cod. proc. pen., con riferimento al luogo di residenza, domicilio o dimora dell’imputato al momento del fatto.

Il Fatto

Il Tribunale di Roma, in composizione monocratica, sollevava conflitto di competenza nei confronti del Tribunale di Milano in un procedimento per diffamazione aggravata ex art. 595, terzo comma, cod. pen. L’imputazione riguardava la pubblicazione, su un canale della piattaforma YouTube, di un video diretto alla persona offesa e contenente frasi offensive.

Il Tribunale di Roma si riteneva incompetente, non essendo accertato il luogo di caricamento del dato informatico e dovendosi quindi ricorrere alle regole suppletive dell’art. 9 cod. proc. pen. Il Tribunale di Milano, con sentenza del 13 novembre 2024, si era a sua volta dichiarato incompetente, ritenendo la competenza del giudice romano. Si determinava così una situazione di stasi, rimossa solo dall’intervento della Corte di cassazione.

La Motivazione della Corte

La Corte rileva anzitutto la sussistenza di un conflitto negativo di competenza ai sensi dell’art. 28, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., avendo due giudici ordinari ricusato di prendere conoscenza del medesimo fatto.

Sul merito del contrasto, il Collegio dà continuità all’orientamento espresso da Sez. 5, n. 14204 del 07/03/2025. Ribadisce che la diffamazione è reato di evento, che si perfeziona quando e dove almeno due soggetti diversi dalla persona offesa apprendono il contenuto offensivo (Sez. 5, n. 4741 del 27/12/2000; Sez. 2, n. 36721 del 21/02/2008). Non rileva che il destinatario della propalazione giunga aliunde a conoscenza diretta della comunicazione in proprio danno (Sez. 3, n. 17563 del 23/03/2023).

Per la stampa telematica non è utilizzabile il criterio elaborato per la stampa cartacea, che individua il luogo di consumazione nella prima diffusione dello stampato, di regola coincidente con la tipografia (Sez. 1, n. 7259 del 21/12/2005). Con l’immissione della notizia in uno spazio web, l’introduzione del messaggio in rete non consolida l’evento: questo si concretizza quando i visitatori accedono al sito e prendono visione del contenuto. La condotta di upload resta distinta dall’evento.

Nella stessa direzione si colloca la giurisprudenza civile (Cass., Sez. Un., n. 21661 del 13 ottobre 2009), secondo cui non rileva la mera allocazione della notizia sui server, ma che essa divenga patrimonio dei destinatari, con necessità di individuare un unico luogo certo del pregiudizio effettivo. L’evento andrebbe quindi collocato dove almeno due visitatori abbiano letto la notizia, ma nel mondo virtuale ciò è di complicato, se non impossibile, accertamento.

Da qui la regola applicata: rileva il luogo di caricamento del dato informatico, ove accertato, perché individua l’ultimo luogo conoscibile in cui si è realizzata una parte dell’azione (Sez. 5, n. 31677 del 19/05/2015; Sez. 1, n. 16307 del 15/03/2011; Sez. 1, n. 2739 del 21/12/2010). Non essendo noto il sito dell’upload, opera in via gradata la regola suppletiva dell’art. 9, comma 2, cod. proc. pen. La Corte dichiara pertanto la competenza del Tribunale di Milano, in composizione monocratica, con trasmissione degli atti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

Altre sentenze sull'art. 9 c.p.p.

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