Motivazione per relationem, delibere interne e presupposizione nel contratto di appalto pubblico (Cass. civ. Sez. I n. 1380 del 15.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
La motivazione della sentenza non è nulla per il solo fatto di riprodurre pedissequamente il contenuto di un altro provvedimento giudiziario, purché le ragioni della decisione risultino chiare, univoche ed esaustive e siano attribuibili all’organo giudicante. Nei contratti di diritto privato stipulati dagli enti pubblici la volontà negoziale va desunta unicamente dal testo dell’atto, interpretato secondo i canoni degli artt. 1362 e ss. cod. civ., restando estranee le deliberazioni degli organi competenti, che appartengono alla fase preparatoria e hanno efficacia meramente interna. La prescrizione della forma scritta a pena di nullità impedisce di ricollegare alle delibere l’assunzione dell’obbligo di ulteriori prestazioni. Non integra la presupposizione la situazione che dipenda dalla volontà di una delle parti, potendo al più costituire oggetto di specifiche obbligazioni.
Il Fatto
Un consorzio convenne in giudizio l’Istituto previdenziale per ottenerne la condanna al pagamento di una somma rilevante, oltre interessi e risarcimento del maggior danno ex art. 1224 cod. civ., a titolo di maggiori oneri sopportati per l’esecuzione di lavori di microfilmatura e acquisizione dei dati delle schede anagrafiche dei lavoratori affidati con contratto di appalto del 1984.
L’attore dedusse che l’appalto non era stato eseguito secondo le modalità e i tempi previsti per il ritardo dell’Istituto nella messa a disposizione degli archivi, per il disordine e l’illeggibilità delle schede e per la mancata assegnazione di tutti i documenti pattuiti. Il Tribunale accolse parzialmente la domanda in punto di interessi. La Corte d’appello rigettò sia l’impugnazione principale sia quella incidentale dell’Istituto. Il consorzio ricorse per cassazione con undici motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte rigetta integralmente il ricorso. Sul primo motivo, concernente l’identità della sentenza impugnata con altra decisione resa tra le stesse parti, i giudici di legittimità affermano che la motivazione per relationem non determina nullità quando le ragioni siano comunque ricostruibili e riconducibili al giudice, non essendo imposta l’originalità dei contenuti né delle modalità espositive. La coincidenza argomentativa trova qui giustificazione nell’identità delle questioni di fatto e di diritto e nell’affinità dell’oggetto dei due giudizi.
Sul terzo motivo la Corte esclude che l’accordo stipulato presso il Ministero del lavoro possa vincolare l’Istituto, estraneo alla stipulazione. Richiamando un indirizzo consolidato, si afferma che la volontà negoziale dell’ente pubblico si ricava unicamente dal contenuto dell’atto, interpretato secondo gli artt. 1362 e ss. cod. civ.; le deliberazioni degli organi competenti rilevano solo nella fase formativa e sono prive di valore interpretativo o ricognitivo, salvo espresso richiamo. In mancanza di valido documento contrattuale, la delibera autorizzativa non è idonea a far sorgere il vincolo, non essendo proposta contrattuale ma atto a efficacia interna.
Quanto alla presupposizione, la Corte conferma l’esclusione perché difetta il requisito della comunanza del presupposto a tutti i contraenti, per l’inopponibilità dell’accordo a una delle parti. L’assegnazione dell’intero volume di documenti e l’assunzione dei dipendenti, dipendendo dalla volontà delle parti, avrebbero potuto formare oggetto di specifiche obbligazioni, se espressamente previste.
Sulla dedotta condizione meramente potestativa, la Corte rileva che la facoltà dell’Istituto di ridurre progressivamente i volumi era collegata a elementi oggettivi, quali l’avanzamento della ristrutturazione e dell’informatizzazione, idonei a incidere sulla capacità di provvedere autonomamente. Manca dunque il mero arbitrio svincolato da razionali valutazioni di convenienza.
La Corte esclude poi il valore confessorio o indiziario della relazione della Commissione d’indagine, per il carattere non vincolante del parere e la sua portata interna, e reputa inammissibili le domande nuove introdotte nella memoria ex art. 183 cod. proc. civ., con riferimento alla responsabilità precontrattuale e al ritardo nello svincolo della fideiussione, per la diversità di petitum e causa petendi. Conferma infine il rigetto della domanda di maggior danno, per insufficienza della prova richiesta all’imprenditore, e la liquidazione delle spese in base al valore dichiarato ex art. 10 cod. proc. civ..
Nota della Redazione
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