Erede nel possesso dei beni e responsabilità erariale del de cuius (Corte dei Conti Sez. giur. Calabria n. 29 del 15.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il chiamato all’eredità che si trovi nel possesso, anche di un solo bene ereditario, e non rediga l’inventario entro tre mesi dall’apertura della successione, è considerato erede puro e semplice ai sensi dell’art. 485, secondo comma, cod. civ., con presunzione iuris et de iure non superabile da una rinuncia successiva. Ne deriva la sua legittimazione passiva nel giudizio di responsabilità erariale promosso per l’illecito del de cuius, ove ricorra il presupposto dell’indebito arricchimento previsto dall’art. 1, comma 1, ultimo periodo, legge n. 20/1994. L’immissione nel possesso dei beni ereditari non integra di per sé accettazione tacita, ma impone l’onere di inventario a tutela del chiamato stesso e dei creditori del defunto, presidiando la certezza dei traffici giuridici.
Il Fatto
La Procura regionale della Corte dei conti ha convenuto in giudizio la coniuge del titolare di un’azienda agricola, deceduto, quale erede del medesimo, per il recupero del danno erariale derivante dall’indebita percezione di contributi comunitari. Il de cuius aveva ricevuto un’anticipazione di euro 70.587,50 su un finanziamento concesso per la misura 311 – Azione 1, annualità 2010. L’amministrazione regionale aveva poi revocato il contributo per inosservanza del cronoprogramma e per la mancata produzione del corredo documentale richiesto.
La convenuta si è costituita eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva, sostenendo di non aver accettato l’eredità né espressamente né tacitamente e di essere, dunque, mera chiamata. Le figlie del de cuius avevano rinunciato all’eredità entro il trimestre. All’udienza il Pubblico Ministero ha replicato che la convenuta risiedeva presso l’azienda agricola oggetto della successione e ivi aveva ricevuto a mani proprie l’invito a dedurre e l’atto di citazione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio afferma anzitutto la giurisdizione contabile. Il percettore del contributo comunitario si inserisce ipso facto nel procedimento amministrativo di realizzazione di interessi pubblici primari: sussiste il rapporto di servizio in senso lato, essendo irrilevante il titolo della gestione del pubblico denaro. Nel caso in esame non vi sono dubbi sulla configurazione di tale relazione tra il beneficiario e l’amministrazione erogatrice.
Passando all’eccezione, la Corte richiama l’art. 485 cod. civ.: il chiamato che, a qualsiasi titolo, è nel possesso dei beni ereditari deve compiere l’inventario entro tre mesi dall’apertura della successione, altrimenti è considerato erede puro e semplice. La giurisprudenza di legittimità citata (Cass. civ. sez. VI-2 n. 15690 del 2020) chiarisce che l’immissione nel possesso non integra accettazione tacita, ma il chiamato nel possesso ha l’onere di inventario a tutela di sé medesimo contro i creditori del de cuius, perdendo, in difetto, la facoltà di accettare con beneficio d’inventario e di rinunciare efficacemente. Decorsi i tre mesi senza inventario, diviene erede puro e semplice e contro tale assoluta presunzione non può valere una rinuncia espressa successiva (Cass. civ. sez. II n. 6275 del 2017).
La Corte valorizza il fatto possessorio: la convenuta risiedeva presso l’azienda agricola intestata al de cuius, ove ha ricevuto a mani proprie sia l’invito a dedurre sia l’atto introduttivo. Le notifiche si sono perfezionate il 19.06.2023 e, per una delle figlie, il 27.06.2023, mentre le rinunce delle figlie sono intervenute il 07.10.2022, entro il trimestre decorrente dal 28.07.2022. L’attore ha fornito un principio di prova, in applicazione dell’art. 2697 cod. civ., non vinto da prova contraria.
Nel merito, il Collegio ravvisa tutti gli elementi della responsabilità erariale. L’elemento oggettivo è dato dall’utilizzo distorto delle risorse, in violazione della tempistica del provvedimento concessorio; quello soggettivo dal dolo, avendo il de cuius scientemente omesso la documentazione necessaria dopo aver ricevuto il finanziamento; il nesso causale collega la condotta al danno consumatosi con la revoca. Quanto all’indebito arricchimento della convenuta, l’art. 1, comma 1, ultimo periodo, legge n. 20/1994 ne consente la prova mediante presunzioni semplici, attesa la natura fungibile del denaro e la riduzione delle passività ereditarie. La convenuta è pertanto condannata al pagamento di euro 46.062,31, oltre rivalutazione e interessi, in favore dell’organismo pagatore regionale.
Nota della Redazione
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