Intervento nel rito sommario e decadenza dal beneficio di inventario per tardiva redazione dell’inventario (Cass. civ. Sez. 2 n. 14287 del 14.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento sommario di cognizione di cui all’art. 702-bis cod. proc. civ. è ammesso l’intervento del terzo che proponga domande nuove ed autonome rispetto a quelle delle parti originarie, non sussistendo alcuna preclusione, neppure alla produzione documentale successiva al primo atto difensivo. La pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell’atto di cessione in blocco di crediti ex art. 58 d.lgs. n. 385/1993 è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario. Il chiamato che si trovi nel compossesso anche di un solo bene ereditario è tenuto a redigere l’inventario nel termine di cui all’art. 485 cod. civ., la cui violazione comporta la decadenza dal beneficio di inventario; la qualità di erede che ha accettato con beneficio una precedente successione non esclude la configurabilità del compossesso sui beni di una successione successiva. L’intervento nella procedura esecutiva, recante istanza di partecipazione alla distribuzione, è equiparabile alla domanda giudiziale idonea a interrompere la prescrizione.
Il Fatto
Un creditore, avente causa da una banca in virtù di una cessione in blocco, proponeva ricorso ai sensi dell’art. 702-bis cod. proc. civ. per sentire dichiarare la decadenza di due germani dal beneficio di inventario dell’eredità della madre, per la tardiva redazione dell’inventario. Con distinte memorie intervenivano nel processo la società cessionaria del credito e un condominio, aderendo alla domanda. Il Tribunale rigettava il ricorso, ma la Corte d’Appello, in riforma, dichiarava la decadenza dal beneficio, ritenendo che gli eredi fossero nel compossesso dei beni ereditari e avessero redatto l’inventario oltre il termine di cui all’art. 485 cod. civ. Avverso tale sentenza gli eredi proponevano ricorso per cassazione, articolando otto motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte disattende i primi due motivi, concernenti l’ammissibilità dell’intervento nel rito sommario. Quanto all’omessa pronuncia sulla questione processuale, rileva che il vizio di cui all’art. 112 cod. proc. civ. è configurabile solo per la mancata decisione su domande o eccezioni di merito, non su questioni processuali. Nel merito, afferma il principio — dando continuità a Cass. n. 23931/2023 — che nel procedimento sommario di cognizione, a maggior ragione per la sua deformalizzazione, non sussiste una preclusione alla proposizione da parte del terzo di domande nuove ed autonome, essendo la domanda l’essenza stessa dell’intervento principale e litisconsortile.
Il terzo motivo, sulla legittimazione attiva della società cessionaria, è infondato. La Corte rammenta che, in tema di cessione in blocco ex art. 58 d.lgs. n. 385/1993, la produzione dell’avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, recante l’indicazione per categorie dei rapporti ceduti, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito, senza che occorra la specifica enumerazione di ciascun rapporto (Cass. n. 4277/2023). La valutazione dell’idoneità asseverativa dell’avviso è rimessa al giudice di merito ed è incensurabile in sede di legittimità.
Il quarto motivo, riguardante la pretesa mutatio libelli e l’inammissibilità della produzione documentale successiva, è manifestamente infondato. La Corte osserva che la domanda di decadenza ex art. 485 cod. civ. era già contenuta nel ricorso introduttivo, escludendo ogni modifica della domanda, e che la produzione documentale è ammissibile fino alla pronuncia dell’ordinanza ex art. 702-ter cod. proc. civ. (Cass. n. 19226/2024).
Il quinto motivo, sulla sussistenza del compossesso, è infondato. La Corte condivide il principio per cui nella nozione di possesso ex art. 485 cod. civ. è compresa qualunque situazione di fatto che consenta l’esercizio di concreti poteri sui beni, inclusa la gestione delle locazioni (Cass. n. 6167/2019). La circostanza che gli eredi avessero accettato con beneficio una precedente successione non rileva, poiché l’addebito riguarda l’immissione nel compossesso dei beni della successione materna senza redigere l’inventario nel termine.
I motivi sesto e settimo, sulla prescrizione, sono manifestamente infondati. La Corte richiama il principio delle Sezioni Unite n. 15661/2005, secondo cui l’eccezione di interruzione della prescrizione è un’eccezione in senso lato, rilevabile d’ufficio dal giudice. L’atto di intervento nella procedura esecutiva, equiparabile alla domanda giudiziale ex art. 2943, secondo comma, cod. civ., ha prodotto l’effetto interruttivo-sospensivo (Cass. n. 20614/2024), rendendo irrilevante la questione sulla titolarità dell’istanza di riassunzione. L’ottavo motivo è infondato: la tardiva dichiarazione di credito non fa venire meno la qualità di creditore, anzi rafforza l’interesse a far dichiarare la decadenza, non potendosi configurare una rinuncia tacita all’azione.
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Nota della Redazione
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