Estinzione anticipata finanziamento esclusa sospensione per rinvio pregiudiziale e rimborso costi up-front (ABF Collegio di Roma n. 2042 del 09.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Le Disposizioni ABF non prevedono alcuna ipotesi di sospensione del procedimento in pendenza di rinvio pregiudiziale alla CGUE sull’interpretazione dell’art. 16 della Direttiva 2008/48/CE. Per i contratti stipulati prima del 25.7.2021 la controversia è regolata dall’art. 125-sexies t.u.b. nel testo introdotto dal d.lgs. 141/2010, come interpretato dalla sentenza Lexitor: il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito include tutti i costi posti a suo carico, compresi quelli up-front in mancanza di una clausola che ne declini il criterio di rimborso. La commissione di estinzione anticipata dovuta entro le soglie di legge è legittima salvo prova contraria del consumatore, ma va rideterminata entro l’1% dell’importo rimborsato in anticipo al netto dei costi retrocedibili.

Il Fatto

Il ricorrente ha concluso nel febbraio 2020 un contratto di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio ed ha estinto anticipatamente il debito in corrispondenza della rata 56 su 120. Dopo aver esperito senza esito il reclamo, si è rivolto all’Arbitro chiedendo la restituzione degli oneri versati per complessivi € 792,98, della penale di estinzione anticipata di € 226,64 e delle spese legali per € 200,00.

L’intermediario ha chiesto in via preliminare la sospensione del procedimento in attesa della definizione di un rinvio pregiudiziale alla CGUE disposto da giudici di merito su istanza della propria capogruppo, vertente sul contrasto tra le sentenze Lexitor (C-383/18) e Unicredit Bank Austria (C-555/21). Nel merito ha sostenuto la natura non ricorrente delle commissioni di intermediazione e delle spese di istruttoria, l’inclusione degli oneri erariali non retrocedibili e la legittimità della penale.

La motivazione del Collegio

Il Collegio ha respinto l’istanza di sospensione richiamando il proprio orientamento secondo cui «le Disposizioni ABF non prevedono ipotesi di sospensione» per tale evenienza, come già affermato dal Collegio di Napoli, decisione n. 8172/2025.

Nel merito, la questione è regolata dall’art. 125-sexies t.u.b., emanato in attuazione dell’art. 16, par. 1, della direttiva 2008/48/CE. La sentenza Lexitor ha stabilito che il diritto alla riduzione del costo totale del credito include tutti i costi a carico del consumatore, e il Collegio di coordinamento n. 26525/2019 ha chiarito che tale principio si applica anche ai contratti anteriori alla pubblicazione della sentenza. Poiché il contratto è stato stipulato prima del 25.7.2021, trova applicazione il testo dell’art. 125-sexies t.u.b. introdotto dal d.lgs. 141/2010, essendo state dichiarate illegittime le disposizioni intertemporali del d.l. n. 73/2021 dalla Corte costituzionale n. 263 del 2023.

In assenza di una clausola contrattuale che differenzi il rimborso dei costi up-front rispetto a quelli recurring secondo un criterio comprensibile e proporzionale, si applica l’integrazione giudiziale secondo equità ex art. 1374 c.c., con criterio analogo a quello previsto per gli interessi corrispettivi. Il Collegio ha quindi qualificato come up-front sia le commissioni di intermediazione che le spese di istruttoria, richiamando la propria decisione n. 2746/2024, e ha determinato in € 452,59 la somma dovuta per la rata 56/120.

Quanto alla penale di estinzione, richiamate le decisioni del Collegio di coordinamento n. 5909/2020 e n. 11679/2021, il Collegio ha escluso le ipotesi di esenzione dell’equo indennizzo ex art. 125-sexies, comma 3, t.u.b., ma ha rilevato che l’indennizzo applicato superava l’1% dell’importo rimborsato in anticipo (€ 22.211,48 al netto della riduzione), riconoscendo la restituzione dell’eccedenza di € 4,53. Ha invece respinto la domanda di spese legali, non ravvisando atteggiamento ostruzionistico dell’intermediario e potendo il ricorso fondarsi su semplici conteggi aritmetici. Il dispositivo ha accolto il ricorso per € 457,00, oltre interessi dalla richiesta al saldo, e respinto il resto, con contributo di € 200,00 alla Banca d’Italia e rimborso di € 20,00 al ricorrente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

Altre sentenze sull'art. 1374 c.c.

Tutte le 80 sentenze sull'art. 1374 c.c.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *