Credito ai consumatori: la risoluzione per inadempimento del fornitore richiede la preventiva messa in mora (ABF Collegio di Napoli n. 2004 del 05.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nei contratti di credito collegati, ai sensi dell’art. 125-quinquies TUB, il consumatore può ottenere la risoluzione del contratto di finanziamento per inadempimento del fornitore solo dopo aver inutilmente effettuato la costituzione in mora di quest’ultimo e sempre che ricorrano le condizioni dell’art. 1455 cod. civ. La preventiva richiesta di adempimento del contratto di fornitura costituisce presupposto formale indefettibile della tutela: non è idonea a integrarla la comunicazione con cui il consumatore si limiti a dichiarare unilateralmente di ritenere risolto il contratto di credito, senza sollecitare la consegna del bene. In difetto di tale messa in mora la domanda di sospensione delle rate e di restituzione degli importi versati non può essere accolta.

Il Fatto

Il ricorrente ha stipulato con l’intermediario un contratto di finanziamento finalizzato all’acquisto di un autoveicolo presso un concessionario indicato in contratto. La consegna del veicolo, più volte rinviata, non è mai avvenuta. Il ricorrente ha quindi chiesto la sospensione della riscossione delle rate mensili e la restituzione di quelle già pagate.

L’intermediario si è costituito chiedendo il rigetto, rilevando tra l’altro che il cliente aveva invocato la risoluzione a distanza di tre anni dalla stipula, senza mai informarlo della mancata consegna, e che non aveva fornito prova della costituzione in mora del fornitore. Il ricorrente ha replicato che la concessionaria aveva restituito l’anticipo e rimborsato le rate fino alla chiusura, cessando i pagamenti da giugno 2025.

La motivazione del Collegio

Il Collegio ha ricondotto la domanda all’art. 125-quinquies TUB, che nella specie è pacificamente applicabile quanto al carattere collegato del finanziamento. La norma subordina il diritto alla risoluzione del contratto di credito all’inutile costituzione in mora del fornitore e alla ricorrenza delle condizioni dell’art. 1455 cod. civ.

Dalle evidenze acquisite è emerso che il concessionario aveva fornito al ricorrente la provvista per pagare le rate, così come dedotto dall’intermediario in controreplica. È altresì emerso che l’unica comunicazione inviata al fornitore e all’intermediario, datata 25 giugno 2025, si era limitata a ritenere risolto il contratto di finanziamento, chiedendo la sospensione delle rate, la restituzione di quelle pagate e il doppio dell’anticipo.

Su questa base il Collegio ha ritenuto assorbente il rilievo dell’intermediario: nella missiva il ricorrente non ha richiesto l’adempimento mediante consegna del bene, essendosi limitato a manifestare unilateralmente la volontà di risolvere. Manca dunque la formale messa in mora del venditore che la norma richiede essere stata inutilmente attivata.

Difettando i presupposti di legge, il Collegio ha escluso l’applicazione della disciplina invocata e, di conseguenza, l’accoglimento delle domande su di essa fondate, senza necessità di esaminare le ulteriori questioni prospettate. Il ricorso è stato quindi respinto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

Altre sentenze sull'art. 125-quinquies TUB

Tutte le 58 sentenze sull'art. 125-quinquies TUB

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *