Inammissibile il ricorso in riassunzione per ottemperanza davanti al C.G.A.R.S. (C.G.A.R.S. n. 699 del 22.10.2026)
Principi di diritto (Massima)
La competenza eccezionale del Consiglio di Stato e del C.G.A.R.S. quale giudice di unico grado dell’ottemperanza, ai sensi dell’art. 113 c.p.a., esclude che tra l’erronea proposizione del ricorso davanti al TAR e la sua eventuale riassunzione davanti al giudice superiore possa ravvisarsi quell’omogeneità dei presupposti processuali che fonda la traslatio iudicii. L’infungibilità della competenza generale dei TAR rispetto a quella eccezionale del Consiglio di Stato osta all’inammissibilità della riassunzione, istituto praeter legem non previsto dal codice del processo amministrativo. Il TAR che si dichiari incompetente deve pronunciare sentenza di inammissibilità del ricorso per ottemperanza, appellabile ai sensi dell’art. 105 c.p.a.. Resta salva la riproposizione, e non la riassunzione, della domanda di ottemperanza davanti al giudice competente, con nuovi effetti decorrenti dalla nuova proposizione, nei limiti di prescrizione dell’actio iudicati ex art. 2953 cod. civ..
Il Fatto
La ricorrente agisce in riassunzione per l’esecuzione del giudicato formatosi su una sentenza del C.G.A.R.S. del 5 luglio 2024, in ossequio a un’ordinanza del TAR Sicilia – Catania del 17 luglio 2025 che aveva declinato la competenza funzionale in favore del giudice superiore, invitando alla riassunzione nei termini dell’art. 15, comma 4, c.p.a..
Con il mezzo introduttivo la ricorrente impugna per nullità, ai sensi dell’art. 21-septies della legge n. 241 del 1990, l’ingiunzione comunale di demolizione di manufatti abusivi insistente su area vincolata, chiedendo altresì di dichiarare valida ed efficace la concessione demaniale marittima e di essere autorizzata all’accesso all’arenile. Il Comune si costituisce eccependo l’inammissibilità del gravame per estraneità al giudizio in cui si è formato il giudicato. In pendenza di causa la ricorrente deposita motivi aggiunti avverso due provvedimenti dirigenziali del 3 settembre 2026.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva d’ufficio, previo avviso alle parti ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., una causa di inammissibilità del gravame connessa proprio alla riassunzione seguita alla declinatoria di incompetenza funzionale del TAR. La questione non attiene al merito dell’ottemperanza, ma alla stessa ammissibilità del modulo processuale utilizzato.
Richiamando la giurisprudenza della Sezione (C.G.A.R.S. n. 101 del 2026; in termini n. 1062 del 2025, n. 1070 del 2025 e ord. n. 1003 del 2025), la Corte osserva che l’eccezionalità della competenza del Consiglio di Stato quale giudice di unico grado non è assistita da garanzia costituzionale, ma ciò non consente di ravvisare l’omogeneità dei presupposti processuali necessaria a fondare la traslatio iudicii. L’infungibilità tra competenza generale dei TAR e competenza eccezionale del giudice superiore osta all’ammissibilità della riassunzione, che resta istituto praeter legem.
Il TAR che si dichiari incompetente deve dunque limitarsi a pronunciare sentenza di inammissibilità del ricorso per ottemperanza, appellabile e eventualmente riformabile ai sensi dell’art. 105 c.p.a. Non è configurabile alcuna riqualificazione dell’appello quale ricorso per ottemperanza, né la conversione formale del ricorso in riassunzione in autonomo ricorso in unico grado, per la diversità strutturale tra domanda di riforma e domanda di esecuzione di una sentenza.
La distinzione tra riproposizione e riassunzione assume rilievo dirimente. La declaratoria di inammissibilità non preclude, fuori dall’ipotesi di prescrizione dell’actio iudicati ex art. 2953 cod. civ., la riproposizione della medesima domanda davanti al giudice competente, con nuovi effetti sostanziali e processuali decorrenti dalla nuova domanda e non da quella introduttiva del giudizio precedente.
Il ricorso in riassunzione è pertanto dichiarato inammissibile, insieme ai motivi aggiunti depositati in pendenza del giudizio. L’andamento della causa e le ragioni della decisione giustificano la compensazione integrale delle spese del grado.
Nota della Redazione
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