Etichettatura pollame, organizzazione responsabile solo con rappresentatività e tracciabilità (Cass. civ. Sez. II n. 29305 del 05.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di etichettatura volontaria delle carni di pollame, l’art. 2, comma 1, lett. g), d.lgs. n. 202 del 2011 individua l'”organizzazione” nel soggetto che assomma tre requisiti concorrenti: rappresentatività almeno dei settori allevamento e macellazione della filiera, titolarità di un disciplinare di etichettatura approvato dal Ministero e responsabilità della tracciabilità del prodotto lungo tutta la filiera. La qualità di titolare del disciplinare, di per sé sola, non è sufficiente ad affermare la responsabilità dell’illecito. La prescrizione quinquennale dell’art. 28 legge n. 689 del 1981 è rilevabile d’ufficio ed è idonea a costituire in mora il debitore la notificazione del verbale di accertamento, restando rimessa al giudice di merito la determinazione del fatto costitutivo accertato.
Il Fatto
Una società consortile, associazione rappresentativa della categoria dei produttori avicunicoli, e il suo liquidatore hanno proposto opposizione avverso un’ordinanza-ingiunzione della Regione Emilia-Romagna, che aveva irrogato una sanzione pecuniaria per avere commercializzato carni di pollame con informazioni in etichetta sulle modalità di allevamento diverse da quelle prescritte dall’allegato 1 del d.lgs. n. 202 del 2011.
Respinta l’opposizione dal Tribunale e rigettato il gravame dalla Corte d’Appello, i soccombenti hanno proposto ricorso per cassazione con cinque motivi. La Regione ha resistito con controricorso. Il ricorso viene accolto sul primo motivo.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina per primo il quarto motivo, di priorità logico-giuridica, con cui si deduce la violazione dell’art. 28 legge n. 689 del 1981: la prescrizione quinquennale andrebbe calcolata dalla data di consumazione del fatto e non da quella di notificazione del verbale. Il motivo è infondato.
Il Collegio ricorda che la prescrizione in questione, pur riferita al “diritto a riscuotere”, incide sullo stesso illecito comportandone l’estinzione e impedendo l’emissione dell’ingiunzione. In ragione della funzione latamente punitiva della legge, essa è rilevabile d’ufficio dal giudice, con richiamo al codice civile limitato alla sola disciplina dell’interruzione. Il termine si interrompe con ogni atto del procedimento, compreso il processo verbale di accertamento, che costituisce in mora il debitore ai sensi dell’art. 2943 cod. civ., sempre che sia notificato o portato a conoscenza del sanzionato.
Nella specie i giudici di merito hanno ritenuto che il verbale recasse la data del 12/4/2017 e fosse stato notificato il 17/4/2017, entro il quinquennio. La diversa data di consumazione sostenuta dai ricorrenti integra una questione di fatto, riservata al giudice di merito.
Il primo motivo è invece fondato. La Corte ricostruisce la disciplina applicabile ratione temporis: non il Regolamento (UE) n. 1169/2011, entrato in vigore solo dal 13 dicembre 2014, ma il d.lgs. n. 202 del 2011 e il Regolamento (CE) n. 543/2008. L’art. 3, comma 3, sanziona l’operatore o l’organizzazione che commercializza carni prive delle informazioni in etichetta o con modalità diverse da quelle dell’allegato 1.
Le definizioni dell’art. 2 distinguono l'”organizzazione” dall'”operatore”. L’organizzazione non è direttamente coinvolta nelle singole fasi della filiera, ma svolge una funzione propedeutica: rappresenta i settori allevamento e macellazione, è responsabile della tracciabilità lungo tutta la filiera e dispone del disciplinare di etichettatura approvato dal Ministero.
La motivazione dei giudici di merito, che avevano ravvisato la qualità di organizzazione nella sola titolarità del disciplinare, non ha sindacato in fatto gli altri requisiti. Poiché rappresentatività e responsabilità della tracciabilità concorrono con la titolarità del disciplinare a definire il soggetto responsabile, la censura è accolta. Il secondo, terzo e quinto motivo restano assorbiti. La sentenza è cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Bologna, in diversa composizione, anche per le spese di legittimità.
Nota della Redazione
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