Inammissibili i motivi che non si confrontano con la motivazione di appello (Cass. pen. Sez. VII n. 35811 del 12.10.2026)

Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il motivo di ricorso che si limiti a reiterare una censura già dedotta in appello e disattesa con motivazione completa e priva di aporie argomentative, senza che il ricorrente si confronti realmente con le ragioni della decisione impugnata. La rivalutazione degli elementi probatori e l’adozione di nuovi parametri di ricostruzione dei fatti costituiscono valutazioni di merito non consentite in sede di legittimità. La recidiva deve essere valutata dal giudice di merito mediante esame concreto dei parametri di cui all‘art. 133 cod. pen., non fondandosi sulla sola gravità dei fatti e sull’arco temporale di consumazione. Il diniego delle attenuanti generiche è sorretto da motivazione sufficiente anche quando si fondi su un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o alla modalità di esecuzione del reato.

Il Fatto

Due imputati ricorrono per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Catania che, confermando parzialmente la condanna di primo grado per furto pluriaggravato di autovetture in concorso, ha dichiarato non doversi procedere per difetto di querela in relazione a due dei furti riconosciuti in primo grado, rideterminando la pena.

Il primo ricorrente articola tre motivi: violazione dell‘art. 192 cod. proc. pen. e dell‘art. 533 cod. proc. pen. per errata valutazione della prova sull’identificazione; erronea applicazione della recidiva; vizio della motivazione sul diniego delle attenuanti generiche. Il secondo ricorrente lamenta la manifesta illogicità della motivazione in ordine al solo diniego delle attenuanti generiche.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo è dichiarato inammissibile. La censura, oltre a essere meramente reiterativa di un motivo già dedotto in appello, non si confronta realmente con la motivazione del giudice distrettuale, completa e priva di aporie. La doglianza investe una valutazione di merito non consentita in sede di legittimità, non potendosi procedere alla sollecitata rivalutazione degli elementi probatori né all’adozione di nuovi parametri di ricostruzione dei fatti, sul richiamo di Sez. U, n. 6402 del 30/4/1997, Dessimone.

Il secondo motivo è manifestamente infondato. Il giudice di merito ha applicato correttamente i principi elaborati dalla Corte, secondo cui la valutazione sulla recidiva non può fondarsi esclusivamente sulla gravità dei fatti e sull’arco temporale di consumazione, ma richiede l’esame concreto, sulla base dei parametri di cui all‘art. 133 cod. pen., del rapporto tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, e la verifica del rilievo della precedente condotta criminosa quale fattore criminogeno. La conformità tra sentenza di primo grado e di appello, adottati i medesimi criteri di valutazione, consente di fare riferimento a un unico percorso argomentativo, secondo il richiamo di Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019.

Anche il terzo motivo è inammissibile, risolvendosi nella pedissequa reiterazione di quanto già fatto valere in appello e puntualmente disatteso con motivazione completa e lineare, avverso la quale il ricorrente omette la necessaria critica argomentata, come richiesto da Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019. La Corte distrettuale ha posto in rilievo l’assenza di elementi di positività in ragione dell’entità del dolo e delle perniciose modalità del fatto, nonché la condotta processuale silente tenuta dagli imputati sin dagli interrogatori di garanzia.

Tale motivazione è sufficiente e priva di aporie, posto che per giustificare il diniego delle attenuanti generiche non è necessario prendere in considerazione tutti gli elementi addotti dalle parti o rilevabili dagli atti, essendo sufficiente il riferimento ai soli elementi ritenuti decisivi o comunque rilevanti, potendo all’uopo risultare sufficiente anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all’entità e modalità del reato, secondo Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020.

Quanto al secondo ricorrente, la Corte rileva la tardività della memoria depositata il 6 luglio 2026, non rispettosa del termine di quindici giorni liberi prima dell’udienza stabilito dall‘art. 611 cod. proc. pen., e richiama sul motivo identico quanto affermato per il primo ricorrente. I ricorsi sono pertanto dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti alle spese processuali e al pagamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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