Termine a comparire davanti al giudice di pace e nullità a regime (Cass. pen. Sez. V n. 36685 del 19.10.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il mancato rispetto del termine di trenta giorni previsto dall’art. 20 d.lgs. n. 274 del 2000 per la citazione a giudizio davanti al giudice di pace integra una nullità a regime intermedio, sanabile ove la parte interessata compaia e non la eccepisca entro la deliberazione della sentenza di primo grado. L’onere di eccezione grava sul difensore, non sull’imputato di persona. La violazione del termine a comparire non equivale all’omessa citazione quando il decreto indichi la data in cui il processo è effettivamente celebrato. L’individuazione fotografica eseguita in indagini è utilizzabile ai fini della responsabilità, se il testimone confermi in dibattimento di averla compiuta con esito positivo e non sia in grado di reiterarla per il tempo trascorso.

Il Fatto

Il Tribunale di Macerata, in funzione di giudice di appello, riformava parzialmente la sentenza del Giudice di pace di Camerino, rideterminando la pena e confermando l’affermazione di responsabilità per minaccia e percosse commesse ai danni della persona offesa. La prova era desunta dalle dichiarazioni della persona offesa, dai riconoscimenti fotografici dalla stessa eseguiti e dal riconoscimento del teste.

Il difensore dell’imputato proponeva ricorso per cassazione con quattro motivi: nullità assoluta per compressione del termine a comparire e per cittadinanza straniera dell’imputato; incertezza sul giudice competente; violazione degli artt. 192 e 533 cod. proc. pen. e vizio di motivazione; eccessività della pena. Il Procuratore generale chiedeva dichiararsi inammissibile il ricorso.

La Motivazione della Corte

La Corte disattende il primo motivo. Il Tribunale aveva qualificato la violazione del termine come nullità a regime intermedio e ne aveva rilevato la mancata deduzione nel giudizio di primo grado. Il principio è confermato dal richiamo a Sez. 5, n. 43443 del 28/10/2008 e, in via generale, dalla sanatoria ex art. 184 cod. proc. pen. quando la parte compaia senza eccepire il vizio entro la deliberazione della sentenza, secondo Sez. 5, n. 16732 del 31/1/2018. La natura di nullità generale a regime intermedio è ribadita da Sez. U, n. 42125 del 27/06/2024, mentre Sez. U, n. 5396 del 29/01/2015 chiarisce che l’onere di eccezione grava sul difensore e non sull’imputato.

La Corte rileva inoltre che il vizio è oggettivamente inesistente: il decreto di citazione fu notificato il 24 dicembre 2024, nel pieno rispetto del termine, e il 3 marzo 2025 fu notificato un ulteriore decreto che indicava solo la variazione del giudice. Il richiamo della difesa a Sez. 1, n. 33704 del 4/5/2021 è inconferente, poiché in quel caso il decreto indicava una data diversa da quella di effettiva celebrazione, con impossibilità di comparire.

Il secondo motivo è infondato. Il decreto fu rinotificato insieme a una nota del Pubblico Ministero che, richiamando l’erronea indicazione dell’originaria citazione, precisava che il giudice competente era quello di Camerino. I due atti, consegnati nello stesso contesto, rendevano univoca l’individuazione dell’autorità davanti alla quale l’imputato era chiamato a comparire.

Il terzo motivo è inammissibile, perché sotto veste di violazione di legge sollecita una nuova valutazione del materiale probatorio. Non emerge travisamento decisivo né manifesta illogicità. Il riconoscimento fotografico in indagini è utilizzabile se confermato in dibattimento, secondo Sez. 2, n. 20489 del 07/05/2019 e Sez. 2, n. 25122 del 07/03/2023; la valorizzazione della conferma parziale del teste rientra nel potere del giudice del merito. I riferimenti ad altri comportamenti non sono decisivi, mentre i fatti ulteriori di violenza rientrano tra i parametri dell’art. 133 cod. pen.

Il quarto motivo è infondato. La pena, determinata ai sensi dell’art. 52 d.lgs. n. 274 del 2000 sulla base delle modalità dei fatti e della personalità, costituisce esercizio del potere discrezionale del giudice di merito, sindacabile solo per manifesta irragionevolezza, secondo Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 e Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009. Al rigetto consegue la condanna alle spese processuali ex art. 616 cod. proc. pen.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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