Prescrizione in appello e cognizione piena del giudice penale (Cass. pen. Sez. VI n. 5222 del 10.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di appello avverso la sentenza di condanna dell’imputato anche al risarcimento dei danni, intervenuta nelle more la prescrizione del reato, il giudice non può limitarsi a prendere atto della causa estintiva e a decidere le statuizioni civili secondo le regole dell’illecito aquiliano. Stante la presenza della parte civile, egli è tenuto, ai sensi dell’art. 578 cod. proc. pen., a valutare il compendio probatorio anche a fronte di prove insufficienti o contraddittorie, per accertare la sussistenza dei presupposti per l’assoluzione nel merito. L’accertamento della responsabilità civile non equivale ad affermazione, sia pure incidenter tantum, di responsabilità penale. Il vizio in cui incorra il giudice di appello negando la cognizione piena comporta annullamento con rinvio al giudice penale, non a quello civile, avendo l’imputato interesse al proscioglimento nel merito.
Il Fatto
La Corte di appello di Roma, in sede di rinvio dopo l’annullamento della Corte di cassazione, riformava parzialmente la sentenza del Tribunale di Roma che aveva condannato l’imputato, broker assicurativo, per i reati di cui agli artt. 81, 640 e 56, 640 cod. pen. Secondo l’imputazione, l’imputato aveva prospettato falsamente a un cliente di essere in possesso di una fideiussione rilasciata da una società, inducendo in errore il cliente e la stessa società, senza che quest’ultima conseguisse il profitto.
La Corte di cassazione, con una precedente sentenza, aveva annullato la decisione della Corte di appello che aveva confermato il primo grado, rilevando che per la truffa consumata difettava la querela, mentre per quella tentata ai danni della società era necessario un nuovo giudizio, stante l’erronea valutazione della mancata audizione di un teste a difesa. In sede di rinvio, la Corte di appello ha dichiarato la prescrizione del reato residuo, non doversi procedere perché estinto, confermando nel resto. Il difensore ha proposto ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Sezione VI affronta il nodo interpretativo sul sindacato del giudice dell’appello quando, intervenuta la prescrizione nelle more del giudizio, la parte civile sia ancora presente e l’imputato non abbia rinunciato alla causa estintiva. Il riferimento è al recente arresto delle Sezioni Unite n. 36208 del 28/03/2024 (Calpitano), che hanno composto il contrasto insorto dopo la Corte cost. n. 182 del 2021.
In precedenza, l’art. 578 cod. proc. pen. era stato letto nel senso di dischiudere, in presenza della parte civile, una piena cognizione: divenuta recessiva l’esigenza di speditezza, riemerge l’obbligo di assolvere non solo a fronte dell’evidenza dell’innocenza, come previsto dall’art. 129, comma 2, cod. proc. pen., ma anche quando gli elementi a carico siano inidonei a fondare una dichiarazione di responsabilità secondo la regola dell’art. 530, comma 2, cod. proc. pen. Questo principio era stato fissato dalle Sezioni Unite n. 35490 del 15/09/2009 (Tettamanti).
Secondo un diverso filone, la Corte cost. n. 182 del 2021, nel rigettare la questione di costituzionalità dell’art. 578, avrebbe sottratto al giudice penale la cognizione piena, affidando l’accertamento sulle statuizioni civili alle regole dell’illecito civile. Le Sezioni Unite Calpitano, nel comporre il contrasto, hanno chiarito che l’unico vincolo nascente da quella pronuncia riguarda l’impossibilità di equivalere l’accertamento civile ad affermazione, sia pure incidenter tantum, di responsabilità penale: per il resto resta valido il principio Tettamanti.
La Corte di appello, nel pronunciarsi ai sensi dell’art. 578 cod. proc. pen., ha applicato l’orientamento che riteneva superati i principi Tettamanti e si è limitata ad accertare la fattispecie civilistica dell’illecito aquiliano. Di qui l’error in judicando e l’annullamento. Quanto al giudice del rinvio, avendo l’imputato impugnato il capo penale chiedendo l’assoluzione nel merito, il rinvio al giudice civile non avrebbe senso. Il vizio di illegittima negazione della cognizione piena comporta rinvio al giudice penale, non ponendosi in contrasto con Sezioni Unite n. 40109 del 18/07/2013 (Sciortino), che riguardava un ricorso ai soli effetti civili, né con Sezioni Unite n. 22065 del 28/01/2021 (Cremonini), sull’art. 622 cod. proc. pen. La cognizione piena implica che il giudizio prosegua con le regole e le garanzie del processo penale.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 56 c.p. – Delitto tentato
- Art. 81 c.p. – Concorso formale. Reato continuato
- Art. 640 c.p. – Truffa
- Art. 129 c.p.p. – Obbligo della immediata declaratoria di determinate cause di non punibilità
- Art. 530 c.p.p. – Sentenza di assoluzione
- Art. 578 c.p.p. – Decisione sugli effetti civili nel caso di estinzione del reato per amnistia o per prescrizione e nel caso di improcedibilità per…
- Art. 622 c.p.p. – Annullamento della sentenza ai soli effetti civili