Rimborso e restituzione premio al gestore uscente in accordo amministrativo (Cons. Stato n. 4888 del 18.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’accordo amministrativo concluso tra ente locale e gestore uscente per la definizione consensuale del valore di rimborso degli impianti di distribuzione del gas costituisce un accordo amministrativo necessario, al quale si applicano i principi del codice civile in materia di obbligazioni e contratti in quanto compatibili, ai sensi dell’art. 11, comma 2, della legge n. 241 del 1990. La successiva determinazione unilaterale del valore di rimborso da parte del Comune integra violazione dell’accordo e fa venir meno il consenso sul valore condiviso, che costituisce la causa del premio versato dal concessionario uscente. Il premio è pertanto soggetto a restituzione per difetto di causa giustificativa, secondo la disciplina della ripetizione dell’indebito. La sopravvenienza normativa, ove pure integrasse impossibilità della prestazione ai sensi dell’art. 1256 cod. civ., esonera dalla responsabilità per inadempimento ma non dall’obbligo di restituire la controprestazione già eseguita.
Il Fatto
Il Comune di Turate e la società concessionaria del servizio di distribuzione del gas avevano stipulato il 19 dicembre 2013 un accordo amministrativo con il quale veniva definito consensualmente il valore di rimborso degli impianti da riconoscere al gestore uscente, stabilendosi all’art. 6 un premio una tantum di 60.000,00 euro a carico della società «a fronte della definizione consensuale del valore di rimborso». Con deliberazione di Giunta del 12 ottobre 2019, n. 97, il Comune ha poi fissato unilateralmente un valore di rimborso inferiore, da inserire negli atti della nuova gara.
La società ha impugnato la deliberazione davanti al TAR Lombardia, chiedendo l’annullamento e la restituzione del premio. Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo venuto meno il titolo giustificativo della prestazione per effetto dello scioglimento dell’accordo. Il Comune ha proposto appello, deducendo l’avvenuto esaurimento della propria prestazione e la natura aleatoria dell’accordo.
La Motivazione della Corte
Il Consiglio di Stato qualifica l’intesa come accordo amministrativo necessario, previsto dall’art. 5, comma 16, del decreto MISE n. 226 del 2011, emanato in attuazione dell’art. 14, commi 8 e 9, del d.lgs. n. 164 del 2000. Da tale qualificazione deriva l’applicazione dei principi civilistici in materia di inadempimento e di violazione del contratto. La controversia devoluta in appello riguarda unicamente il capo della sentenza che ha condannato il Comune alla restituzione del premio.
Secondo la Sezione, la deliberazione del 2019 ha violato unilateralmente il contenuto dell’accordo. È vero che l’atto indica sia la stima dell’ente sia quella del gestore uscente, come richiesto dalla norma in caso di dissenso. Tuttavia proprio tale rappresentazione dei valori alternativi dimostra che il consenso sul valore degli impianti è venuto meno, e con esso la ragione giustificativa del premio versato.
Non regge la tesi dell’avvenuto adempimento per effetto della sola indicazione del valore condiviso nell’accordo. Il consenso era finalizzato a ottenere l’inserimento nel bando di gara di un unico importo concordato, e non dei valori alternativi previsti in caso di dissenso. La clausola del premio non aveva quindi contenuto aleatorio: tendeva a conseguire un dato di certezza, ossia la determinazione consensuale del valore da inserire nel bando, evitando contenziosi con il Comune e con il nuovo concessionario.
Quanto alle norme sopravvenute, invocate come factum principis integrante impossibilità della prestazione, la Corte osserva che l’impossibilità sopravvenuta ai sensi dell’art. 1256 cod. civ. esonera dalla responsabilità per inadempimento ma non dall’obbligo di restituire la controprestazione già eseguita, richiamando Cass., sez. III civ., n. 8766 del 2019.
La domanda subordinata di riparametrazione del premio è dichiarata inammissibile ai sensi dell’art. 104, primo comma, cod. proc. amm., per essere stata proposta per la prima volta in appello anziché in via riconvenzionale nel primo grado; nel merito è comunque infondata, perché la prestazione del Comune non si esauriva nell’importo del valore di rimborso. L’appello è rigettato, con compensazione delle spese per la peculiarità della controversia.
Nota della Redazione
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