Improcedibile il ricorso se la copia notificata non è depositata (Cass. civ. Sez. III n. 20862 del 23.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di legittimità il ricorrente che dichiari l’avvenuta notificazione della sentenza impugnata assume su di sé l’onere di depositare, nel termine perentorio fissato dall’art. 369, primo comma, n. 2, cod. proc. civ., la copia del provvedimento munita della relata di notifica, ovvero le copie dei messaggi di spedizione e ricezione in caso di notificazione a mezzo PEC. A tale onere non può supplirsi con la produzione tardiva consentita dall’art. 372 cod. proc. civ., né con il deposito di una copia incompleta del provvedimento. La sanzione dell’improcedibilità è esclusa solo quando la documentazione sia comunque nella disponibilità del giudice, per essere stata prodotta dal controricorrente nel termine di costituzione o acquisita mediante istanza di trasmissione del fascicolo di ufficio, nei casi in cui il termine breve decorra per legge dalla comunicazione o notificazione di cancelleria.

Il Fatto

Alcuni soggetti, già soci o aventi causa da un socio di una società, propongono ricorso per cassazione con due motivi avverso la sentenza della Corte d’appello di Napoli che, in sede di rinvio disposto dalla Corte di cassazione, aveva ridotto l’importo del risarcimento dei danni riconosciuto alla società a seguito di un evento atmosferico di notevoli dimensioni.

Il Comune resiste con controricorso. Nel ricorso i ricorrenti affermano che la sentenza d’appello è stata loro notificata, ma non ne producono la copia notificata. La Corte è chiamata a verificare la procedibilità dell’impugnazione.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta anzitutto una questione di composizione del collegio, escludendo che la circostanza per cui uno dei componenti abbia conosciuto della causa in un precedente giudizio di cassazione integri causa di astensione o di ricusazione. Il collegio che giudica del ricorso avverso la sentenza del giudice di rinvio può essere composto anche da magistrati che hanno partecipato al precedente giudizio conclusosi con l’annullamento, senza obbligo di astensione ai sensi dell’art. 51, comma primo, n. 4, cod. proc. civ.

Tale partecipazione non compromette i requisiti di imparzialità e terzietà del giudice, a prescindere dalla natura del vizio che ha determinato l’annullamento, trattandosi di sindacato di sola legalità su interpretazione e ambito di applicazione della norma. La Corte richiama la giurisprudenza nomofilattica sul punto.

Nel merito, però, il ricorso è improcedibile. I ricorrenti dichiarano la notifica della sentenza d’appello, ma non producono la copia notificata prescritta dall’art. 369, primo comma, n. 2, cod. proc. civ., né tale copia è depositata dal controricorrente. Poiché la sentenza impugnata è stata pubblicata e il ricorso è stato notificato oltre il termine breve, il deposito della relata era necessario.

La Corte ribadisce che la dichiarazione di avvenuta notificazione contenuta nel ricorso attesta un fatto processuale e, quale manifestazione di autoresponsabilità della parte, la impegna a subire le conseguenze di quanto dichiarato. Nessun recupero è possibile mediante la produzione tardiva dell’art. 372 cod. proc. civ. L’improcedibilità è esclusa soltanto quando la documentazione sia già nella disponibilità del giudice, per produzione del controricorrente o per acquisizione d’ufficio nei casi di termine breve decorrente dalla comunicazione di cancelleria.

Un’ulteriore ragione di preclusione è data dal deposito di una copia della sentenza impugnata priva di alcune pagine, circostanza che di per sé non consente di dedurre con certezza l’oggetto della controversia e le ragioni della pronuncia. La Corte dichiara quindi improcedibile il ricorso, regola le spese secondo soccombenza e dà atto dei presupposti per il versamento del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002, rilevando che le cause di improcedibilità prevalgono su quelle di inammissibilità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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