Nessun obbligo di astensione del commissario per collaborazione scientifica con il candidato (C.G.A.R.S. n. 816 del 27.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nei concorsi per l’accesso ai ruoli universitari l’obbligo di astensione dei componenti della commissione esaminatrice sussiste solo nei casi tassativamente previsti dall’art. 51 cod. proc. civ., non estensibili per analogia. La collaborazione scientifica e didattica tra commissario e candidato, i coautoraggi e il rapporto tra maestro e allievo costituiscono evenienze fisiologiche nel mondo accademico e non integrano di per sé causa di incompatibilità. Per configurare il sodalizio professionale rilevante occorre la prova di reciproci interessi di carattere economico o di vita, idonei a far dubitare dell’imparzialità del giudizio. Le valutazioni tecnico-discrezionali delle commissioni sono sindacabili solo per irragionevolezza, travisamento dei fatti o sviamento logico, non per sostituire l’apprezzamento del giudice a quello della commissione.

Il Fatto

Un’Università bandisce una procedura selettiva per la copertura di posti di ricercatore a tempo determinato, finanziati con fondi PNRR, tra cui due nel settore scientifico disciplinare BIO/03 Botanica ambientale e applicata. Una candidata, classificatasi al terzo posto, impugna gli atti dinanzi al TAR Sicilia dolendosi della mancata inclusione tra i vincitori: deduce la mancata astensione del presidente della commissione, legato alla prima classificata da un intenso rapporto di collaborazione scientifica, e i vizi dell’attività valutativa su titoli e prova orale.

Il TAR, assorbite le questioni preliminari, respinge il ricorso principale e dichiara improcedibile quello incidentale della contro-interessata, con condanna alle spese. La ricorrente appella; l’Università ripropone le eccezioni non esaminate e la contro-interessata propone appello incidentale. Nelle more la vincitrice si dimette e l’appellante principale chiede lo scorrimento della graduatoria, istanza su cui l’Ateneo si determina negativamente.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo investe la composizione della commissione. Il C.G.A.R.S. richiama l’orientamento consolidato secondo cui l’obbligo di astensione opera nei soli casi dell’art. 51 cod. proc. civ., senza estensione analogica, per garantire continuità dell’azione amministrativa e stabilità delle commissioni (Cons. Stato, Sez. VII, n. 2236 del 2025; Cons. Stato, Sez. VI, n. 3804 del 2020). La causa di incompatibilità richiede la dimostrazione di un rapporto professionale con reciproci interessi di carattere economico e connotazione fiduciaria, non bastando la mera collaborazione scientifica (Cons. Stato, Sez. III, n. 1628 del 2016; Sez. VI n. 4789 del 2014).

La Corte ribadisce che i rapporti scientifici di collaborazione sono frequenti e fisiologici nel mondo accademico, specie in comunità scientifiche ristrette, e non inficiano di per sé l’imparzialità del commissario (Cons. Stato, Sez. VI, n. 5050 del 2018). Lo stesso vale per il legame tra “maestro” e “allievo”, che la legislazione universitaria non ha espressamente previsto come causa di astensione. Il sodalizio professionale assume rilievo solo quando trascende la dinamica istituzionale delle relazioni accademiche per intensità e sistematicità, con interessi patrimoniali reciproci (Cons. Stato, Sez. VI, n. 6341 del 2021).

Nel caso concreto gli elementi dedotti dall’appellante — numero e cadenza temporale delle pubblicazioni in coautoraggio, didattica integrativa, partecipazione a convegni, ruolo di referente scientifico — attestano una collaborazione spiegabile con la comunanza dell’ambito di ricerca, riscontrabile anche nel curriculum dell’appellante stessa. Si tratta di profili de minimis, privi dello spessore probatorio necessario, tanto più che l’appellante non allega né adombra reciproci interessi economici o di vita. Irrilevante è il richiamo alla possibilità di nominare un altro commissario in caso di incompatibilità, così come la carenza di una griglia numerica, non obbligatoria per legge, non essendo contestati i criteri fissati nel verbale n. 1.

Il secondo motivo attacca il merito delle valutazioni. La Corte conferma che le valutazioni tecnico-discrezionali delle commissioni sono sindacabili solo per irragionevolezza, travisamento o sviamento logico, mentre resta fermo il limite della relatività delle valutazioni scientifiche: altrimenti il giudice sostituirebbe il proprio apprezzamento opinabile a quello dell’amministrazione. Le censure sulla valutazione di titoli non pertinenti al settore, sul premio di laurea, sui ruoli di correlatrice e cultore della materia e sull’attestato linguistico risultano congetturali o smentite dai criteri del bando, che rimette la verifica delle capacità linguistiche alla prova orale. L’appello principale è pertanto respinto; quello incidentale è dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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