Porto d’armi: conflitto di interessi del responsabile e obbligo di astensione (TAR Toscana n. 652 del 07.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare pareri, valutazioni tecniche, atti endoprocedimentali e provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, anche solo potenziale, e segnalare ogni situazione di conflitto ai sensi dell’art. 6-bis della legge n. 241/1990. Tale situazione coincide con le ipotesi di incompatibilità di cui all’art. 51 cod. proc. civ., tra le quali rileva la grave inimicizia, che presuppone la reciprocità e deve trovare fondamento in rapporti personali e in documentate e inequivocabili circostanze di conflittualità. Il funzionario in conflitto ha un duplice dovere: di segnalazione, anche del conflitto potenziale, e di astensione, con divieto di adottare l’atto. La violazione del dovere di astensione determina l’illegittimità del provvedimento finale, a prescindere dalla fondatezza nel merito delle valutazioni discrezionali espresse in materia di porto d’armi.
Il Fatto
Il ricorrente ha impugnato il decreto con cui il Questore della Provincia di Massa Carrara ha rigettato la sua istanza di rilascio della licenza di porto di fucile per tiro a volo, oltre agli atti presupposti. Il diniego si fondava su una serie di precedenti: episodi del 2012 legati a una difficile situazione familiare, procedimenti penali in gran parte conclusi con esito favorevole, una condanna per disturbo del riposo delle persone, una condanna per esercizio arbitrario delle proprie ragioni e un provvedimento di ammonimento emesso dal Questore della Spezia.
Dopo la prima comunicazione di avvio del procedimento, il ricorrente aveva chiesto l’astensione del responsabile del procedimento, eccependo un conflitto di interessi ai sensi dell’art. 6-bis della legge n. 241/1990. L’Amministrazione ha notificato una seconda comunicazione con valore di preavviso di rigetto, contestando circostanze nuove, e ha poi adottato il provvedimento negativo, sempre sottoscritto dallo stesso funzionario. Il ricorso articola quattro motivi; il Ministero dell’Interno si è costituito chiedendo il rigetto.
La Motivazione della Corte
Il Collegio accoglie il ricorso ritenendo fondata la prima censura, relativa all’esistenza di un conflitto di interesse tra responsabile del procedimento e ricorrente, che ha caratterizzato l’intero procedimento. L’esistenza del conflitto è dimostrata da due episodi rimasti sostanzialmente incontestati, anche dopo la relazione depositata dal Ministero e firmata dallo stesso responsabile del procedimento.
Il primo episodio riguarda la perquisizione del 2011, nel corso della quale la condotta del funzionario era stata ritenuta dal ricorrente “non urbana”. Il secondo si è verificato quando il ricorrente si è recato presso la Questura per ritirare le armi sequestrate, con un nuovo diverbio con lo stesso funzionario. È il responsabile del procedimento a dare conto di tale episodio, sia nella comunicazione di avvio sia nel provvedimento finale, e a confermare di avere svolto la perquisizione del 2011. I toni e le frasi del dialogo, documentati dalla trascrizione prodotta in giudizio, sono rimasti incontestati.
Queste circostanze integrano la violazione dell’art. 6-bis della legge n. 241/1990, che impone al responsabile del procedimento di astenersi in caso di conflitto, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale. La disposizione va letta anche alla luce dell’art. 51 cod. proc. civ., che tra le ipotesi di incompatibilità elenca la grave inimicizia. Il Collegio richiama la giurisprudenza secondo cui la situazione di grave inimicizia presuppone la reciprocità e deve estrinsecarsi in documentate e inequivocabili circostanze di conflittualità (TAR Lazio Roma, Sez. I, n. 13417 del 2023) e ribadisce il duplice dovere del funzionario in conflitto, di segnalazione e di astensione (TAR Lazio Latina, Sez. II, n. 125 del 2024).
Nell’ambito delle situazioni di conflitto rilevano non solo i casi in cui è minata la regolarità dell’azione amministrativa, ma anche quelli in cui è pregiudicata l’immagine imparziale dell’Amministrazione. Il principio di imparzialità e buon andamento assume particolare connotazione nelle funzioni di Polizia e nel rilascio delle licenze di porto d’armi, espressione di ampia discrezionalità. Le funzioni e le responsabilità del funzionario avrebbero imposto un rispetto ancora più rigido di tali principi, con astensione da qualunque forma di partecipazione al procedimento.
L’accoglimento della censura ha carattere dirimente e assorbe le ulteriori doglianze, con annullamento dei provvedimenti impugnati. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in euro 3.000,00 oltre oneri di legge.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.