Voto numerico e obbligo di astensione nelle commissioni di concorso (TAR Lombardia n. 656 del 07.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nelle procedure selettive l’obbligo di motivazione del giudizio sulla prova orale è validamente assolto mediante l’attribuzione del voto numerico, purché la commissione abbia preventivamente fissato criteri di massima sufficientemente specifici e scaglioni di punteggio che rendano conoscibile ex ante la graduazione delle valutazioni. La causa di astensione per inimicizia grave di cui all’art. 51, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. richiede un contrasto reciproco, fondato su rapporti personali estranei all’esercizio delle funzioni, concreto, attuale e documentato. La mera presentazione di una denuncia penale o di una diffida, per di più riferita a un familiare del candidato e maturata nell’ambito del servizio, non integra né l’inimicizia grave né un conflitto di interessi, attuale o potenziale, in capo al presidente della commissione.

Il Fatto

La ricorrente partecipava alla selezione pubblica bandita dal Comune di Milano per trenta posti di agente di polizia locale. Superava la prova preselettiva, la prova di efficienza fisica e la prova scritta; alla prova orale conseguiva 17 punti su 30, sotto la soglia di 21/30 richiesta dal bando. Impugnava quindi il giudizio di inidoneità del 7.06.2023 e la graduatoria, deducendo difetto di motivazione, eccesso di potere e conflitto di interessi in capo al presidente della sottocommissione.

L’amministrazione eccepiva l’improcedibilità per mancata impugnazione della graduatoria finale e per difetto di contraddittorio verso i controinteressati. Nel merito chiedeva il rigetto.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge le eccezioni preliminari. La graduatoria finale è espressamente indicata nell’epigrafe del ricorso e le censure avverso la valutazione della prova orale inficiano la determinazione conclusiva: l’impugnazione va quindi intesa come diretta anche all’elenco degli idonei. Quanto al contraddittorio, la qualifica di controinteressato dipende dalla titolarità di un interesse oggettivamente opposto alla rimozione dell’atto, non dai rapporti di parentela tra i candidati.

Nel merito, la censura di difetto di motivazione è infondata. Dal verbale emergono i criteri valutativi — capacità espositiva, coerenza con l’argomento, livello di conoscenza — e una scheda con scaglioni di voto per ciascuna domanda sorteggiata. Richiamando Cons. Stato, Sez. V, n. 9845 del 2022, il TAR ribadisce che il voto numerico esprime e sintetizza il giudizio tecnico-discrezionale, contiene in sé la propria motivazione e assicura chiarezza e graduazione, a condizione che i criteri di massima siano stati prefissati. Nel caso concreto tali criteri e gli scaglioni rendono sufficientemente motivato il punteggio, tenuta presente l’irriducibilità dell’esame orale a parametri analitici. Irrilevante è il messaggio inviato alla sorella della ricorrente da altro candidato: mera opinione privata, generica e dubitativa.

Passando al secondo mezzo, il Collegio ricorda che le cause di astensione dell’art. 51 cod. proc. civ. sono estensibili alle commissioni di concorso, in applicazione dell’art. 97 della Costituzione. L’inimicizia grave deve essere reciproca, fondata su rapporti personali estranei alle funzioni e comprovata da fatti concreti (Cons. Stato, Sez. V, n. 7170 del 2018; Cons. Stato, Sez. VII, n. 10098 del 2022). La querela per diffamazione del 2013, archiviata, e la diffida del 2017 riguardano il padre della candidata, soggetto non contemplato dalla norma, e attengono a vicende di servizio: non integrano l’inimicizia grave. La sola presentazione di denunce non basta, altrimenti si consentirebbe di estendere all’infinito i doveri di astensione (C.G.A.R.S. n. 190 del 2022).

Quanto alle gravi ragioni di convenienza e al conflitto di interessi potenziale, richiamando il parere del Cons. Stato n. 667/2019, il TAR esclude che le circostanze allegate siano riconducibili a una situazione tipizzata o destinata a evolvere in essa. Infine, è inammissibile per genericità e difetto di prova la censura sulla subordinazione gerarchica degli altri membri al presidente dirigente. Il ricorso è respinto, con compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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