Inadempimento dell’operatore telefonico e onere della prova nella portabilità del numero (Cass. civ. Sez. III n. 26116 del 02.10.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di responsabilità contrattuale dell’operatore di telefonia per la mancata attivazione del servizio e la mancata portabilità del numero, trova applicazione il criterio di riparto dell’onere probatorio fissato dall’art. 2697 cod. civ. e dall’art. 1218 cod. civ.: il creditore-utente che agisca per la risoluzione, il risarcimento o l’adempimento deve provare soltanto la fonte del proprio diritto e allegare l’inadempimento, mentre il debitore convenuto è gravato della prova del fatto estintivo, costituito dall’avvenuto adempimento ovvero dall’impossibilità della prestazione per causa a lui non imputabile. Ove il giudice di merito accerti, con motivazione congrua, che l’impossibilità di completare la migrazione è dipesa dalla cessazione del numero presso il precedente operatore, conseguente a disdetta riconducibile all’utente, la decisione non è sindacabile in sede di legittimità. Il difetto di un inadempimento imputabile all’operatore assorbe le domande indennitarie e risarcitorie, contrattuali e regolamentari.

Il Fatto

Il ricorrente, utente di servizi di telefonia fissa, aveva concluso con un operatore un contratto per la somministrazione del servizio, chiedendo la migrazione della linea dal precedente gestore. Lamentava l’inadempimento della società per la mancata attivazione del servizio voce e per l’omessa informazione sui tempi di attivazione, e chiedeva l’adempimento, gli indennizzi previsti dalla disciplina di settore e dalla Carta dei servizi, oltre al risarcimento dei danni.

Il Tribunale di Milano dichiarava improcedibile la domanda e, nel merito, escludeva l’inadempimento dell’operatore, rilevando che l’utente aveva chiesto la disdetta del numero al precedente gestore prima del completamento della portabilità. La Corte d’Appello di Milano confermava integralmente la decisione, rigettando l’appello. Il soccombente proponeva ricorso per cassazione con cinque motivi.

La Motivazione della Corte

Il ricorrente deduceva, con il primo motivo, la violazione dell’art. 1453, secondo comma, cod. civ., sostenendo di avere esercitato lo ius variandi, convertendo la domanda di adempimento in domanda di risoluzione, e che il giudice di appello avrebbe deciso su una domanda non più proposta. La Corte ha ritenuto il motivo infondato, rilevando che i giudici di merito avevano esaminato e rigettato nel merito la domanda di risoluzione, per assenza di un pregiudizio imputabile all’operatore.

Con il secondo motivo si contestava la contraddittorietà della sentenza, che avrebbe confermato l’improcedibilità della domanda e la violazione della disciplina di settore. Il motivo è stato dichiarato inammissibile: la Corte d’appello aveva soltanto richiamato la pronuncia di primo grado, senza autonoma statuizione, dichiarando di voler decidere nel merito. Il ricorrente non aveva inoltre indicato dove e quando avesse devoluto specifiche censure sul punto, in violazione dell’onere di specificità di cui all’art. 366, primo comma, n. 6, cod. proc. civ.

Il nucleo del provvedimento si coglie nel terzo motivo, con cui l’utente lamentava l’inversione dell’onere probatorio. La Corte ha richiamato il principio delle Sezioni Unite n. 13533/2001, secondo cui il creditore prova la fonte del diritto e allega l’inadempimento, mentre il debitore deve provare l’adempimento o l’impossibilità per causa non imputabile. I giudici di merito non avevano invertito tale criterio: avevano anzi ritenuto che l’operatore avesse dimostrato la propria estraneità al mancato completamento della portabilità del numero, dipeso dalla cessazione dell’utenza presso il precedente gestore per disdetta riconducibile all’utente.

La Corte ha escluso il vizio di carenza di motivazione, richiamando le Sezioni Unite n. 8053 e n. 8054 del 2014 e la Sez. Un. n. 20867 del 2020, ribadendo che il giudizio di legittimità non è un terzo grado di merito e non consente un diverso apprezzamento delle risultanze istruttorie.

I motivi quarto e quinto, relativi agli indennizzi contrattuali e regolamentari, sono stati rigettati. La Corte ha confermato che, in difetto di un inadempimento imputabile all’operatore, non è configurabile alcun pregiudizio risarcibile, richiamando Cass. n. 27609/2019, e che resta assorbita ogni questione sull’applicabilità d’ufficio della disciplina regolamentare. Il ricorso è stato rigettato, con condanna del ricorrente alle spese di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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