Inammissibile il ricorso che ripropone censure di merito senza confronto critico (Cass. pen. Sez. VII n. 32124 del 27.08.2026)

Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione che, deducendo violazione di legge e vizi della motivazione, reiteri le medesime argomentazioni di merito già sollevate con l’atto di appello e puntualmente disattese dal giudice territoriale. Il motivo che omette di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza impugnata è non specifico ma soltanto apparente, perché sollecita una alternativa valutazione del compendio probatorio non consentita in sede di legittimità. Il controllo sulla natura grossolana del falso e sulla insussistenza degli artifizi e raggiri attiene al merito e resta precluso quando la Corte territoriale abbia congruamente motivato. All’esito della declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Il Fatto

La Corte d’appello di Messina, con sentenza del 06.02.2026, aveva confermato la condanna del ricorrente per i reati di falso e truffa. Il giudizio di secondo grado si fondava, tra l’altro, sulla deposizione di un teste di polizia giudiziaria e sul riconoscimento del ricorrente da parte del custode giudiziario come soggetto che aveva consegnato il documento falso per ottenere la restituzione di un veicolo sottoposto a sequestro.

Avverso tale pronuncia il condannato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo con unico motivo violazione di legge in relazione all’art. 442, comma 1-bis, cod. proc. pen., nonché mancanza, illogicità e contraddittorietà della motivazione. Sosteneva la natura grossolana del falso, la insussistenza degli artifizi e raggiri richiesti dall’art. 640 cod. pen. e l’assenza dell’elemento soggettivo dei reati contestati.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione muove dalla verifica della specificità del motivo, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., rilevando che il ricorrente reitera le medesime argomentazioni di merito già sollevate con l’atto di appello e puntualmente affrontate e risolte dalla Corte territoriale.

Il motivo, osserva la Corte, non è specifico ma soltanto apparente, perché omette di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza impugnata. Sul punto il Collegio richiama il precedente Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Rv. 277710 – 01.

Quanto alla dedotta natura grossolana del falso e alla insussistenza degli artifizi e raggiri, la Corte rileva che la Corte d’appello ha congruamente escluso tali ipotesi. Il verbale di dissequestro esibito presentava un errato numero identificativo del procedimento penale nel cui ambito era intervenuto il sequestro, oltre a un timbro in contraddizione con l’autorità indicata nell’intestazione dell’atto. Tali circostanze, per la loro intrinseca capacità decettiva, sono state ritenute incompatibili con la prospettata natura grossolana dell’atto.

La Corte territoriale ha inoltre valorizzato il riconoscimento del ricorrente, mediante documento di identità, da parte del soggetto che aveva ricevuto il documento falso, così dando conto tanto della sussistenza della condotta induttiva richiesta dalla fattispecie di truffa quanto del dolo del reato di falso, con motivazione priva di vizi logici e di contraddizioni.

Il motivo, conclude la Corte, si risolve in una mera riproposizione delle censure già disattese in appello, senza un reale confronto critico con la motivazione impugnata, e sollecita una alternativa valutazione del compendio probatorio e degli elementi di fatto non consentita in sede di legittimità. Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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