Inammissibile il ricorso che chiede una rivalutazione del compendio probatorio (Cass. pen. Sez. II n. 39967 del 11.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di legittimità è precluso al giudice di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei gradi di merito. Il ricorso che proponga una mera rivalutazione del compendio probatorio è inammissibile, perché demanda alla Cassazione un’operazione estranea al giudizio di legittimità. Il giudice di appello che respinge una richiesta di rinnovazione del dibattimento deve dare conto dell’assenza di decisività degli elementi già acquisiti. Il diniego delle attenuanti generiche è sindacabile solo se la motivazione è manifestamente illogica. La richiesta di concordato in appello va presentata, a pena di decadenza, quindici giorni prima dell’udienza.

Il Fatto

La Corte di appello di Napoli, con sentenza del 19 febbraio 2025, confermava la condanna di primo grado per il reato di truffa, aggravata ai sensi dell’art. 61 n. 7 cod. pen. Secondo l’accusa, sul conto corrente dell’imputata era stato versato un assegno di importo rilevante, emesso da un terzo per l’acquisto di un’autovettura e risultato clonato, con conseguente induzione in errore dell’istituto bancario sulla bontà del titolo.

La difesa proponeva ricorso per cassazione, deducendo l’insussistenza della prova degli elementi costitutivi del reato, l’erronea applicazione dell’aggravante, il rigetto immotivato della richiesta di rinnovazione istruttoria, il diniego delle attenuanti generiche e l’illegittimità della richiesta di concordato in appello depositata il giorno precedente l’udienza.

La Motivazione della Corte

La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Quanto al primo motivo, rileva che le censure sono reiterative di quelle già svolte in appello e di natura meramente fattuale: la ricorrente propone una rivalutazione del compendio probatorio non consentita in sede di legittimità, stante la preclusione per il giudice di sovrapporre la propria lettura delle risultanze processuali a quella dei giudici di merito. Il motivo, inoltre, non si confronta con la motivazione della Corte territoriale, che ha evidenziato come l’assegno circolare inviato in foto sia stato incassato da una persona allo sportello bancario esibendo il documento di identità dell’imputata. Da qui la genericità della doglianza.

Il secondo motivo è manifestamente infondato: come si evince dal capo di imputazione, parte offesa della truffa non è il privato acquirente, ma la banca che ha dovuto rimborsarlo, con conseguente danno patrimoniale. È quindi eccentrica la tesi dell’esiguità del danno riferita a un soggetto che non è persona offesa.

Sul terzo motivo la Corte richiama il proprio costante orientamento: il giudice di appello che respinge una specifica richiesta di rinnovazione del dibattimento deve dare conto dell’assenza di decisività degli elementi già raccolti o inficiarne la valenza (Cass. sez. 5 n. 15606 del 03/12/2014; Cass. sez. 6 n. 1249 del 26/09/2013). Nel caso concreto la Corte territoriale ha motivato il rigetto ritenendo sufficiente il materiale probatorio acquisito, osservando che il teste non era mai stato citato in dibattimento e che non era indicato il numero seriale dell’assegno: la testimonianza era dunque irrilevante.

Il diniego delle attenuanti generiche è sorretto da motivazione esente da manifesta illogicità e, pertanto, insindacabile in cassazione (Sez. 3 n. 1913 del 20/12/2018). Infine, il motivo sul concordato è manifestamente infondato: l’art. 599-bis cod. proc. pen. impone la presentazione della richiesta nel termine, previsto a pena di decadenza, di quindici giorni prima dell’udienza. La richiesta depositata il giorno precedente era dunque tardiva, senza alcun onere di motivazione per la Corte di appello. Segue la condanna della ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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