Patteggiamento in appello: preclusione dei motivi rinunciati e ricorso inammissibile (Cass. pen. Sez. V n. 37725 del 19.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento di applicazione della pena su richiesta delle parti in grado di appello, disciplinato dall’art. 599-bis cod. proc. pen., la rinuncia ai motivi di impugnazione determina una preclusione processuale che limita la cognizione del giudice di secondo grado e spiega effetti sull’intero svolgimento processuale, compreso il giudizio di legittimità. Sono dunque inammissibili i motivi di ricorso relativi a doglianze rinunciate o attinenti alla determinazione della pena, salvo che si traducano in una pena illegale, dovendosi intendere per tale quella non conforme al paradigma normativo, non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge. Resta invece ammissibile il ricorso che deduca l’omessa dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione maturata anteriormente alla sentenza resa all’esito del concordato.

Il Fatto

La Corte d’appello di Torino, in accoglimento del concordato ex art. 599-bis cod. proc. pen. intercorso tra il difensore dell’imputato — munito di procura speciale e rinunziante a tutti i motivi d’appello, eccettuati quelli sul trattamento sanzionatorio — e il Procuratore generale territoriale, rideterminava la pena inflitta per numerosi capi di bancarotta patrimoniale distrattiva e bancarotta documentale fraudolenta, in riforma della sentenza del Tribunale.

Avverso tale pronuncia il condannato proponeva ricorso per cassazione articolando tre motivi: l’intervenuta prescrizione di uno dei reati anteriormente alla sentenza di secondo grado; la motivazione asseritamente apparente e incongrua per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; la mancata riduzione della pena complessiva nonostante l’assoluzione di un coimputato da un capo con effetto estensivo favorevole.

La Motivazione della Corte

La Corte ricostruisce anzitutto la fisionomia del c.d. “patteggiamento in appello”, come reintrodotto dall’art. 1, comma 56, della legge 23 giugno 2017, n. 103 e parzialmente modificato dall’art. 34, comma 1, lett. f), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150. In virtù dell’effetto devolutivo, una volta intervenuta la rinuncia ai motivi, il giudice di secondo grado limita la propria cognizione ai motivi non rinunciati e non è tenuto a motivare sul mancato proscioglimento per taluna delle cause previste dall’art. 129 cod. proc. pen., stante la radicale diversità tra l’istituto in esame e l’applicazione della pena su richiesta delle parti.

Ne deriva che la rinuncia ai motivi configura una preclusione processuale che impedisce al giudice di prendere cognizione di quanto non gli sia più devoluto. Pertanto è ammissibile il ricorso che investa la formazione della volontà di accedere al concordato, il consenso del pubblico ministero o il contenuto difforme della pronuncia; sono invece inammissibili le doglianze sui motivi rinunciati, sulla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e sui vizi della determinazione della pena non trasfusi in una pena illegale.

Il collegio richiama le Sezioni Unite n. 877 del 2022, n. 47182 del 2022 e n. 38809 del 2022, nonché la giurisprudenza di legittimità sulla nozione di illegalità della sanzione. Sul piano dell’ammissibilità del ricorso, il potere dispositivo riconosciuto dall’art. 599-bis cod. proc. pen. opera in modo analogo alla rinuncia all’impugnazione.

Il primo motivo è dichiarato manifestamente infondato: per il delitto di bancarotta fraudolenta consumatosi con la dichiarazione di fallimento, il termine massimo di prescrizione non è ancora spirato, poiché il giudice di merito ha applicato l’aggravante ad effetto speciale di cui all’art. 219, comma 1, L.F. e quella comune di cui all’art. 219, comma 2, n. 1, L.F. L’aggravante ad effetto speciale incide sul calcolo del termine ai sensi dell’art. 157, secondo comma, cod. pen., che impone di tener conto del solo aumento per le circostanze per cui la legge stabilisce una pena di specie diversa o ad effetto speciale.

Il secondo e il terzo motivo, trattati congiuntamente, sono inammissibili: la richiesta di concordato contiene in sé la rinuncia a far valere violazioni di legge che, pur relative al trattamento sanzionatorio, non sfocino in una pena illegale. La rinuncia a tutti i motivi d’appello, eccettuato quello sulla misura della pena, comprende anche le doglianze volte al riconoscimento delle attenuanti. Conseguono la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende, ex art. 616 cod. proc. pen.

Nota della Redazione

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