L’inerzia nei termini di prescrizione non prova la rinuncia al corrispettivo nell’appalto (Cass. civ. Sez. 2 n. 1775 del 26.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di contratto di appalto, la causa del contratto è lo scambio tra l’esecuzione di un’opera e un corrispettivo in danaro. Provata la prestazione dall’appaltatore, è onere dell’appaltante provare il fatto estintivo, e quindi che fosse stata previamente concordata la gratuità. Il protrarsi dell’inerzia nell’esercizio del diritto, cui segua il concreto esercizio nei termini di prescrizione, non è significativo in sé, poiché la Verwirkung (rinuncia tacita all’azione) è incompatibile con l’ordinamento italiano. La mancata determinazione del prezzo non è elemento essenziale dell’accordo, potendo la liquidazione avvenire a posteriori ai sensi dell’art. 1657 cod. civ. L’omessa annotazione in bilancio del credito non è univocamente significativa di una rinuncia.
Il Fatto
Una società appaltatrice conveniva in giudizio i committenti per ottenere il pagamento del corrispettivo per lavori di ristrutturazione di un immobile, eseguiti anni prima. I convenuti eccepivano la gratuità della prestazione, deducendo che la richiesta di pagamento era stata avanzata solo in prossimità dello scadere del termine di prescrizione. Il Tribunale accoglieva la domanda dell’attrice. La Corte d’appello, in riforma, la rigettava, ritenendo di poter dedurre la gratuità dal lungo decorso del tempo senza che fosse stato preteso alcun compenso e dalla mancata registrazione del credito in bilancio. La società proponeva ricorso per cassazione, affidato a tre motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, esaminando congiuntamente i motivi per la loro continuità argomentativa. Il ragionamento della Corte territoriale è stato ritenuto erroneo per aver sovrapposto la nozione di gratuità della prestazione – il cui onere di prova incombeva sull’appaltante – con la prova della rinuncia al corrispettivo, che richiede il riscontro di una concorde volontà delle parti.
Quanto al decorso del tempo, la Corte ha ribadito che l’inerzia iniziale nell’esercizio del diritto non è significativa se il diritto viene poi esercitato nei termini di prescrizione. L’istituto della Verwirkung, estraneo al diritto italiano, non può fondare una presunzione di rinuncia tacita all’azione. Sul punto, la Corte richiama la giurisprudenza secondo cui il sistema giuridico nazionale prevede autonome regole sugli effetti del decorso del tempo sull’esercizio del diritto.
La Corte ha poi chiarito l’irrilevanza della mancata determinazione del prezzo, che non è elemento essenziale dell’accordo di appalto. In sua mancanza, l’art. 1657 cod. civ. consente al Giudice di determinarne i criteri, anche a posteriori, ed è ammesso il ricorso all’indagine tecnica per la quantificazione del compenso, previo accertamento dell’entità dei lavori.
Infine, la mancata appostazione in bilancio del credito non è stata ritenuta un indice univoco di rinuncia, potendo essere determinata da cause diverse. La Corte ha quindi cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’appello di Napoli in diversa composizione, perché provveda all’esame della domanda in applicazione dei principi enunciati.
Nota della Redazione
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