Rimborsabili commissioni up front e costi di intermediazione nella cessione del quinto (ABF Collegio di Palermo n. 1364 del 16.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
In caso di estinzione anticipata di un finanziamento dietro cessione del quinto stipulato prima del 25 luglio 2021, il consumatore ha diritto al rimborso pro quota di tutte le componenti del costo totale del credito, comprese le commissioni up front e i costi di intermediazione. Le prime si riducono in via equitativa secondo la c.d. curva degli interessi; i secondi sono ripetibili dall’intermediario che li ha incassati, nonostante il riversamento al mediatore. Restano esclusi dal rimborso i soli oneri fiscali, in quanto dovuti in forza di norma imperativa. La pendenza di un rinvio pregiudiziale dinanzi alla CGUE non impone la sospensione del procedimento arbitrale.

Il Fatto

Il ricorrente aveva stipulato con un intermediario un contratto di cessione del quinto della pensione in data 1.4.2021, con rimborso in 120 rate e TAN del 4,40%. Il finanziamento si estingueva anticipatamente nel 2025, alla rata 49. In sede di conteggio estintivo l’intermediario restituiva somme inferiori a quelle ritenute dovute.

Insoddisfatto dell’esito del reclamo, il ricorrente adiva l’Arbitro Bancario Finanziario, invocando la sentenza CGUE n. C-383/2018 (c.d. Lexitor) e la sentenza della Corte costituzionale n. 263/2022, e chiedendo il rimborso proporzionale dei costi up front e recurring. L’intermediario eccepiva la non rimborsabilità delle commissioni istantanee e delle spese di intermediazione, assumendo di aver già restituito quanto dovuto.

La motivazione del Collegio

In via preliminare il Collegio respinge la richiesta di sospensione del procedimento. L’art. 267 TFUE non impone al giudice diverso dal rimettente di attendere la definizione della questione interpretativa; tanto meno l’obbligo vale nei procedimenti ADR, dove la direttiva 2013/11/UE impone la definizione entro termini contenuti. Le Disposizioni ABF prevedono la sospensione solo in ipotesi specifiche, non ricorrenti nella specie.

Nel merito, il Collegio ricostruisce l’evoluzione normativa. L’art. 125-sexies TUB, come modificato dall’art. 11-octies del D.L. n. 73/2021, prevede il rimborso proporzionale di tutti i costi del credito per i contratti successivi; per quelli anteriori richiama la disciplina vigente alla sottoscrizione. La Corte costituzionale n. 263/2022 ha dichiarato illegittimo il riferimento alle norme secondarie di Banca d’Italia, consentendo di applicare il solo contenuto conforme alla sentenza Lexitor.

Da qui il richiamo alla decisione del Collegio di Coordinamento n. 26525/19: il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front, da ridursi in via equitativa secondo la curva degli interessi, mentre per i costi recurring restano fermi gli orientamenti consolidati. Il Collegio esclude che la pronuncia CGUE C-555/2021 abbia superato Lexitor, riguardando essa i soli finanziamenti immobiliari disciplinati dalla direttiva 2014/17/UE.

Quanto alle singole voci, le spese di istruttoria sono qualificate come costo up front e vanno rimborsate secondo la curva degli interessi, dedotti gli oneri fiscali. Per i costi di intermediazione il Collegio disattende l’eccezione dell’intermediario: la fonte del credito è l’indebito ex art. 125-sexies TUB, e tenuto alla restituzione è l’accipiens, ossia chi ha incassato il pagamento. La pattuizione tra intermediario e mediatore è res inter alios acta rispetto al cliente. Diversamente dagli oneri erariali, le commissioni destinate a mediatori sono dunque ripetibili.

Il Collegio accerta così il diritto al rimborso di € 318,07, oltre interessi legali dalla data del reclamo, richiamata quale atto di costituzione in mora ai sensi dell’art. 1224 c.c. L’intermediario è inoltre tenuto al contributo di € 200,00 alla Banca d’Italia e al rimborso di € 20,00 al ricorrente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

Altre sentenze sull'art. 1224 c.c.

Tutte le 220 sentenze sull'art. 1224 c.c.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *