Licenza negata al detenuto in 41-bis fino a revoca o mancata proroga (Cass. pen. Sez. I n. 20163 del 03.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
La richiesta di licenza presentata dal soggetto internato e sottoposto al regime speciale di detenzione previsto dall’art. 41-bis Ord. pen. è inammissibile finché il provvedimento applicativo di tale regime non sia stato revocato o non prorogato, ai sensi dell’ultima parte del comma 2 dell’art. 4-bis Ord. pen., come modificato dall’art. 1, comma 3, d.l. n. 162 del 2022, convertito con modificazioni dalla legge n. 199/2022. La questione di legittimità costituzionale della disciplina, per asserita violazione degli artt. 3, 25, 111 e 117, comma 1, Cost. in relazione all’art. 7 CEDU e all’art. 4, par. 1, prot. 7 CEDU, è manifestamente infondata. Non sussiste incompatibilità strutturale tra il regime differenziato e le norme eurounitarie invocate, attesa la natura temporanea della misura, la permanenza di spazi minimi di relazionalità e il controllo giurisdizionale sulle ragioni giustificatrici del provvedimento e delle sue proroghe.

Il Fatto

Il magistrato di sorveglianza aveva dichiarato inammissibile la richiesta di licenza avanzata da un internato sottoposto al regime speciale di cui all’art. 41-bis Ord. pen., in ragione della sua sottoposizione a tale regime. Il Tribunale di sorveglianza di Trieste, con ordinanza dell’11/11/2025, rigettava l’appello proposto dall’internato, confermando il giudizio di inammissibilità sulla base dell’espresso divieto contenuto nel comma 2 dell’art. 4-bis Ord. pen. e reputando manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale prospettata dalla difesa.

Avverso tale ordinanza l’internato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione per non avere il Tribunale interpretato la normativa conformemente alla disciplina eurounitaria e per non avere considerato la lunga sottoposizione al regime speciale, l’inabilità lavorativa e la necessità di nuovi elementi per confermare la pericolosità. Ha inoltre riproposto la questione di legittimità costituzionale degli artt. 4-bis e 53 Ord. pen.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dal tenore letterale dell’ultima parte del comma 2 dell’art. 4-bis Ord. pen., che consente la concessione dei benefici di cui al comma 1 al detenuto o internato sottoposto al regime speciale di cui all’art. 41-bis solamente dopo che il provvedimento applicativo sia stato revocato o non prorogato. Essendo pacifica la sottoposizione dell’odierno ricorrente a tale regime, la richiesta di licenza deve considerarsi inammissibile.

La questione di legittimità costituzionale è manifestamente infondata, come già statuito da questa Corte in fattispecie simili (Sez. I n. 6766 del 05.02.2025; Sez. I n. 28618 del 2024; Sez. I n. 29143 del 22.06.2020) e sulla scia della giurisprudenza costituzionale (Corte cost. nn. 349 del 1993, 410 del 1993, 351 del 1996, 376 del 1997 e 190 del 2010). La Corte richiama il principio secondo cui non sussiste incompatibilità strutturale tra il regime differenziato e le norme eurounitarie, attesa la natura temporanea della misura, l’esistenza di spazi minimi e incomprimibili di relazionalità e il controllo giurisdizionale sulle ragioni del provvedimento e delle proroghe (Sez. I n. 44149 del 19.04.2016).

Il Collegio esamina poi l’incidenza della disposizione introdotta dall’art. 1, comma 3, d.l. n. 162 del 2022, convertito dalla legge n. 199/2022, che estende il divieto all’assegnazione al lavoro all’esterno, ai permessi premio e alle misure alternative, con l’unica eccezione della liberazione anticipata. Rileva che nel nuovo testo dell’art. 41-bis sono assenti elementi di significativa novità rispetto alla formulazione previgente.

La Corte riconosce che, prima della riforma del 2022, non sussisteva una formale incompatibilità tra regime differenziato e accesso ai permessi premio, sicché le relative richieste andavano vagliate nel merito (Sez. I n. 42723 del 07.10.2021; Sez. I n. 21946 del 08.06.2020). Tuttavia la stessa Corte costituzionale, con l’ordinanza n. 197 del 2021, ha posto l’accento sul legame tra il regime e l’impossibilità di accesso ai benefici penitenziari, precisando che l’applicazione presuppone l’attualità dei collegamenti con organizzazioni criminali e che, in costanza di assoggettamento, l’accesso ai benefici non è compatibile con una valutazione di sicuro ravvedimento a norma dell’art. 176 cod. pen. Il legislatore ha recepito tale indicazione. Il ricorso è dunque respinto, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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